DELLA STORIA ROMANA 209 Gracco colla prima legge non limitava alla sola Italia la fondazione di nuove colonie, ma ne spediva altresì al di fuori, ed asserisce Velleio essere stata questa legge una delle più perniciose che gli si possano rimproverare (1). I Romani aveano osservato che Cartagine erasi fatta più potente di Tiro, come più di Focea era divenuta forte Marsiglia, di Corinto, Siracusa, e di Mileto Cizico e Bizanzio. Aderendo essi al proprio suolo natale ponevano ogni loro studio per mantenervisi, ed erano scorsi 34 anni dacché nemmeno in Italia erasi spedita veruna colonia. Ben lungi dall’ idea di fondare stabilimenti fuori della penisola , chiamavano anzi in Italia dalle diverse pro-vincie i cittadini romani perchè intervenissero al censo. Ma Gracco non si lasciò imporre da queste considerazioni cui riguardava come rancidi pregiudizii per nulla applicabili ad una città così possente com’ era divenuta Roma. La sua legge ottenne facilmente i suifraggi del popolo col dare ai cittadini poveri li territorii delle città ove veniano mandati per ripopolarle (2). La seconda legge di Caio prescriveva di somministrare il vestito ai soldati senza trattener nulla per tal titolo della loro paga , e che non verrebbe arrolato ve-run cittadino il quale non contasse 17 anni compiuti (3). Il primo articolo traeva il pubblico tesoro a considerevole spesa ; poiché sin allora la milizia romana vestiva del proprio, nè si era veduto se non qualche generale pretendere dalle città che si arrendevano per capitolazione, eli’ esse dovessero provedere al vestito delle sue truppe. Il tribuno mutò queste antiche disposizioni, e corteggiò il popolo a spese della repubblica, ordinando che ove il soldato romano non fosse in istato di soddisfare alle spese del proprio vestito, i questori gli fornissero un abito senza diffalcarne il costo dal soldo assegnato pel suo nutrimento (4H onde non aprire una sorgente di vessazioni (1) Veli. Patarcolo II , i5, o meglio 7, come nell’ultime edizioni. (2) Plutarco Vita dei Gracchi c. 38. (3) Idem ibid. (4) Gaiiou e Rouillè t. i5 p. 478» Tom. V. 14