DELLA STORIA ROMANA porto alla quantità del grano, che al suo valsente in denaro. Abbiamo un luugo trattato di Vincenzo Contarmi (i) sulle largizioni fatte ai Romani in frumento e in qualunque altra specie di grani. Quest’ autore riconosce (2) che Caio Gracco nel primo suo tribunato, ha ordinato il primo con una legge la diminuzione del frumento in favore dei poveri. Egli riporta la frase di Tito Livio che fu occasione dello sbaglio commesso dai due storici francesi da noi citati, soggiungendo che altri leggono in vece di sentisse et trienle, semissibus et trientìbus. Discute la significanza di queste parole che dice essere state in diverse guise interpretate, ma ne falsa il vero valore, ove si ammetta quella che ci facciamo a proporre. Si è veduto nel discorso proemiale, che tutti gli oggetti divisibili che si presentano nella vita comune erano stabiliti a Roma colla divisione duodecimale c colla parola as per 1’ intero, semissis per la metà, triens pel terzo, uncia per un dodicesimo. Ma queste voci ove nulla provi il contrario, vanno intese rapporto al sistema monetario. Sta dunque nell’ ordine dei verosimili, che qui Tito Livio parli di un’unità monetaria, e quest’unità non può esser altro che l’as ,• di guisa che la legge Sempronio. avrebbe fissato una metà ed un terzo di asse pel valore di ogni misura di frumento che fosse stata distribuita a tal prezzo ai cittadini poveri. Rimane ora a conoscere qual essa fosse siffatta misura. Catrou, che nelle sue amplificazioni nulla dimentica, suppone che la distribuzione seguisse in ciascun mese : e al pari del suo copista Crevier ammette che 1’ unità di questa misura fosse il modio, ossia il moggio francese, com’è usato comunemente presso gli scrittori latini, lorchè non si spiegano formalmente. Ma supponendo che il modio bastare potesse al consumo di un mese, ciò che certo non regge, (l^ Nel Toni. Vili, delle antichità romane ili Grevio p» 933. Sembra che quest’ autore venga malamente dalla Biogc. uni vera. U 9 p. 5o/j chiamato Contarmi. (2) Gap. 2 p. 943.