DELLA STORIA ROMANA a39 adottare quattro leggi eli molta importanza. La quinta e l’ultima fu quella da lui proposta in quest’anno. Plutarco non distingue bene i due tribunati di Caio ; ma Appiano che usa di maggiore esattezza (i) accenna questa legge in favore dei cavalieri soltanto sotto il secondo di lui tribunato, cioè a dire in quest’anno. Questa quinta legge (2) riguardava i tribunali e toglieva al senato la maggior parte della sua autorità; poiché i senatori sino a quel punto erano stati i soli giudici di tutti i processi; ciò che li rendeva formidabilissimi ai cavalieri ed al popolo. Incorporò quindi, secondo Plutarco, ai trecento senatori che aveavi in allora un pari numero di cavalieri, e volle che i giudicati di tutte le cause appartenessero egualmente a questi seicento giu- Nell’ epitome di Tito Livio (4) è detto che Caio unì seicento cavalieri ai trecento ‘senatori. Forse il passo de-v’ essere interpretato in questo senso, che cioè Caio accoppiò al senato a tale oggetto i seicento cavalieri che eranw in Roma , ma ora gli uni ed ora gli altri alternar tivamantii di guisa che v’erano sempre altrettanti cavalieri quanti senatori, e giammai niente di più (5). Tacito però va più oltre: dice che in forza delle leggi Sempronie, così egli nomina le leggi di Caio, 1’ ordine equestre fu investito del diritto di giudicare (6). Tale è 1’ opinione sostenuta dal dotto Paolo Manuzio nel suo trattato delle leggi, ove fa vedere che Plutarco prese abbaglio in questo luogo, e che Caio non associò altrimenti i cavalieri al senato per giudicar dei processi, ma che li tolse interamente al senato per appropiarli ai cavalieri : ciò che egli (1) Lìll. I c. TU , 22. (2) Plutarco, Vita ilei Gracchi, c. 38. Può vedersi intorno questa legge una dissertazione di Gautier ile Sibert nelle Menu dell’ Accaiìem. delle Iscrizioni t. 37 p. 2g3. (3) Idem, ibid. (4) Lib. LX. (5) Nota di Dacier sopra Plutarco. (6) Tacilo ann. XII, 60; Plinio XXXIII, 7 dice la cosa stessa. Si troverà il passo di Ascomo Petliano su questo soggetto nell’edizioni* di Plinio di Franziui. Lipsiae 1788 t. 9 p. 38»