DELLA STORIA ROMANA 327 il merito del suo ritoVno al partito de’buoni, rammentando ai giudici gli eccessi di cui erasi fatto reo, quand’ c-ra addetto alla fazione de’ Gracchi. Egli lo investì sì vivamente che Carbone si sottrasse a inevitabile condanna avvelenandosi per quanto credesi colie cantaridi. E certo non avendo avuto a difesa alcun partito, fu sagrifìcato (1) e Valerio Massimo qualifica in quest’occasione Licinio per il più eloquente de’ suoi contemporanei. Questo giovine oratore si fece in tale argomento mollo onore (2). Parve cosa gssai bella che in un’ età in cui quelli che vi si esercitano meritano laude, Crasso mettesse già in pratica con tanta superiorità nel foro ciò clic-ancora poteva studiare con onore nel suo gabinetto. Ma non fu la sola sua eloquenza che gli attirasse gli applausi : fu ammirato ancora più e a ragione un tratto di giustizia e di generosità usato verso il suo nemico. Uno schiavo di Carbone venuto a visitar Crasso, gli recò degli scritti del suo padrone clic potevano servir contro lui per documenti di convinzione. Crasso ebbe orrore di tale tradimento, e rispedì all’accusato il suo schiavo carico di catene col portafoglio eli’ egli non volle aprire nemmeno. Egli ben sapeva che in questa sorta di guerra al pari che in quella clic 'si fa colla forza dell’ armi, vi son del-le leggi che devono osservarsi anche tra nemici (3). Quale giustizia, esclama Valerio Massimo (4) non dovea regnar allora tra gli amici, se tanta se ne rinveniva tra gli accusati e gli accusatori! Mario non s’avea l’eloquenza di Licinio: egli volle distinguersi nel suo tribunato con leggi che non annunciavano spirito di parte, e in cui non ancora ravvisavasi il germe di quell’ insaziabile ambizione che pur annidava nel fondo del suo cuore. La prima (5) avea per oggetto le elezioni e riformava un abuso di cui allora menavasi lagno. Il ponte per cui passavano i cittadini per dare i lor voti era si largo che potea contenere oltre que’ che (1) Val. Mass. I. 3 c. 7 n. 6. (2) Cicero de officiis , II, 47’ (3) Stor. rom. ili Rollio t. 9 p. 154« (4) Lih. 6 c. 5 n. 6. (5) Lex Maria de svffragiis. Cicet. I. 3 de legibus.