47* COMPENDIO CRONOLOGICO E riunisce i Romani ( Zonara ). Misure prese per soddisfare il popolo e ricondurlo a Roma : pretendevasi eh’ esistessero due difetti nella legge proposta sotto il consolato di C. Petilio Libone e di L. Papirio Mugillano dell’anno 4*8 ^ perchè non si dessero i debitori insolventi in balla dei loro creditori; l’uno che questa legge non essendo che un plebiscito, non obbligasse punto i patrizii; l’altro che non essendo stata approvata dal senato, non fosse neppur obbligatoria pei plebei. Il primo di questi vizii non sembrava interamente tolto dalla legge proposta dai consoli P. Valerio e M. Orazio dopo la rivocazione dei decemviri l’anno 3o6, per ordinare che i plebisciti fossero obbligatorii pel popolo : giacché i patrizii non si credevano altrimenti compresi sotto il nome di popolo : il secondo difetto nasceva dall’ antico diritto romano, giusta il quale veruna deliberazione del popolo avea vigore se non dopo la decisione del senato ( Tito Livio . 1 c. 17, Ciccr. prò Piane, c. 3). Questi furono i due vizii ai quali s’intese di provvedere. Il dittatore Ortensio pTopone una legge che ordina che quanto sarà decretato nell assemblea del popolo obbligherà tutti i Romani; nome generico, che comprendeva generalmente i patrizii e i plebei ( Plin. 1. XVI c. 10, Aulo Gellio 1. XV c. 27). Il tribuno Menio propone altra legge per ordinar che il senato, avanti i comizii, desse la previa sua approvazione a tutto ciò che potesse venire statuito dal popolo ( Cicerone in Bruto c. ¡4; Nonio Marcello cap. 2. verb. su- ffilare ). Tito Livio riporta male a proposito queste due eggi alla dittatura di Q. Pubblio Filone dell’ anno 4'5. Vi furono pure altre due leggi proposte sotto la dittatura di Ortensio ; 1’ una e la più importante dai tribuni del popolo per dar la libertà a tutti 1 cittadini eh’erano stati consegnati ai loro creditori ( Dion. di Alicarn. inexcerpt. Vales. p. 53g ) ; l’altra dallo stesso Ortensio, per porre i giorni di mercato nel novero dei giorni fasti , acciocché il popolo che recavasi ad esso dalla campagna, potesse accudire nello stesso tempo alle proprie faccende , impiegasse un tempo minore, e non fosse così esposto come lo era stato per l’innanzi, a contrarre dei debiti ( Macrob. I. I Saturnali c. 16 ). Questi regolamenti cal-