SULLA CRONOLOGIA ROMANA 07 CAPITOLO Vili. \ Polcrc dei Pontefici di levare od aggiungere qualunque intercalazione, e cicli di Niuna abbandonati. Ben presto i Pontefici acquistarono maggiore diritto: siccome il potere loro accordato d’intercalare un giorno di più non bastava per evitare il concorso delle none di tutto P anno co’ giorni di mercato , il senato si giovò probabilmente di questo motivo per accrescere la loro autorità; e sotto pretesto di procurar ad essi un altro mezzo di provedere a tale inconveniente , si permise loro di aggiungere o sopprimere, quand’essi lo giudicassero necessario , tutta intera l’intercalazione , nè fu più ristretta ad un solo giorno, ma a tutto intero un mese la loro facoltà di prolungare od accorciar P anno. Macrobio, dopo di avere spiegato il diritto conceduto ai Pontefici d’intercalare un giorno, aggiunge (i) che fuvvi un tempo in cui per motivi di superstizione, fu ommessa affatto qualunque intercalazione : che alcune volte veniva essa accordata, o ricusata dai sacerdoti a titolo di favore , secondo eh’ essi volevano giovare o nuocere ai riscotitori dei diritti della republica, e aumentare o diminuire la percezione dei propri , e gli anni della lor carica. Dice Censorino (a) che da quando si lasciò ai Pontefici la cura dei fasti, la più parte o per odio verso i magistrati onde abbreviare la loro magistratura o per favore e ad oggetto di prolungarla, e procurar guadagno od occasionar perdita ai gabellieri, intercalarono più o meno , (i) Macrob. lib. I. Saturnal. cap. 14* Verum fuit tempus cuin pro-pter superstitionem intercalalo omnia omissa est. Nonnunquam vero per gratiam sacerdotum qui publicanis proferri vel immillili consulto anni die» volehant, modo audio, modo retractio dierum provenielnt. (q) De die natal. cap. 20. Quod delictum ut corrigeretur, Ponlifici-bus datutn est negolium, eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa est; sed horum plerique ob odium vel graliam, quo quia magistratu cilius abiret, diutiusve fungeretur, aut publici redemptores ex anni magnitudine in lucro damnove essent , plus minusve ex libidine intercalando, rem &rbi ad corrigenduin mnndatam, ultro drpravarunt. Tom. IV. 7