fyvx CRONOLOGIA STORICA Tutti i protestanti stranieri, officiali e soldati, che hanno servito in qualità d’ingegneri nelle colonie per lo spazio di due anni, saranno riconosciuti sudditi inglesi prestando il giuramento e facendo le dichiarazioni summenzionate ; veruno stabilimento acquistato da essi in qualsiasi delle colonie americane dopo l’atto del re Giorgio II, non sarà soggetto alla confisca per cagione della sua qualità di straniero. Ogni individuo che otterrà la qualifica di suddito inglese in forza dei suddetti atti è abile a sostenere gl’ impieghi di fiducia ed a ricevere concessioni di terre dalla corona nelle colonie (i). Legislazione olandese. Gli affari della colonia erano amministrati da un governatore, da una corte di polizia, da una corte di giustizia e da un collegio o camera di keizers o consiglieri superiori. Tutte queste autorità basavano i loro atti sulle leggi esistenti, giacché la facoltà di alterare le antiche e di farne di nuove era riservata agli Stati generali, che consultavano un consiglio di dieci membri sedante all’Aia ed i direttori della compagnia olandese delle Indie occidentali. Il governatore, scelto dagli Stati generali e rivoca-bile a loro volontà, presiedeva tutte le corti e tutti i collegi della colonia che non aveano un presidente apposito, ma non esercitava alcun potere legislativo. La corte di polizia, dopo 1’ unione delle due colonie era composta del governatore, del presidente della corte di giustizia (allorché ne esisteva), di due procuratori fiscali (2) e di quattro membri coloniali nominati per due anni dalla camera dei keizers. Ciascun procuratore fiscale era scelto dagli Stati generali. Questa corte, non esercitando alcun potere legislativo, non era che una specie di consiglio incaricato d’illuminare il governatore il quale era libero di ammetterne o di rigettarne il parere \ essa avea però l’iniziativa in materia d’imposizioni, e quando il montante della tassa era determinato, il collegio dei (1) J./HVS oj thè British Colonie* in thè ff'est Indies,tcc.,Ai Howard. (2) Corrispondenti alla carica di attorney e di sollecitatori generali in Inghilterra,, e di regii procuratori iu Francia.