35a CRONOLOGIA STORICA mento di mantenere e proteggere i privilegi e le immuni* tà de’coloni. 9.0 La nomina del governatore apparterrà alla compagnia, che redigerà le istruzioni, coll’approvazione però degli Stati generali. 10.° Il consiglio di polizia è composto di dieci persone; ma questo numero potrà essere elevato sino a quaranta, giusta i bisogni ed i desideri* dei coloni. Questi consiglieri saranno a vita, ed eletti a pluralità di suflragii, sovra una lista doppia composta degl’ individui più ragguardevoli ; in caso di morte 0 di partenza di un membro sarà supplito nella stessa guisa. 11.° Il governatore ha l’autorità suprema negli affari ordinarli; ma nelle circostanze di alta importanza le decisioni saranno prese in consiglio a maggiorità di voli. Nei casi non previsti dalla carta e relativi ai privilegi dei coloni od ai poteri del governatore la compagnia trasmetterà istruzioni speciali che avranno forza di legge. 12.0 La corte di giustizia giudicherà le cause civili e .sarà composta, oltre al governatore, di sei membri eletti per due anni, in capo ai quali tre di questi giudici saranno surrogati da altri tre nuovi membri, che sosterranno del pari le loro funzioni per due anni. 1 consiglieri di polizia avranno la preferenza sovra quelli di giustizia, cd i membri de’ due consigli prendono posto per diritto di anzianità. Essi non ricevono salario. i3.° La compagnia manterrà, a sue spese, la fortezza situata sulle sponde del Surinam, e farà costruire le opere ed i forti nccessarii alla sicurezza della colonia, cu^ guernirà di materiali, soldati, munizioni, ecc. i/j.0 Saranno dai direttori installati uno 0 più ministri protestanti a spese dei coloni, che pagheranno una tassa leggera, ed a spese de’loro collegi rispettivi e delle scuole. Del resto, non potrà essere attivata verun’imposizione senza l’assenso delle alte potenze e dei direttori. i5.° 11 governatore, i membri dei consigli, gl’impiegati civili e militari, tulti gli abitanti e coloni, i soldati e marinicri al servizio della compagnia, presteranno il giuramento di fedeltà agli Stati generali cd ai direttori, nella forma prescritta.