DELL’ AMERICA 2o3 tulli gli abitanti sono tenuti di fornire, nel corso dell’anno, un nuovo censimento, il nome e l’età de’loro negri, la specie della loro coltivazione, lo stato delle loro gregge. la quantità delle terre che hanno dissodato, quella che è tuttora incolta e quella che rimane ancora boscata. 2.° Tutte le abitazioni saranno numerizzate, e non sarà in avvenire spedita veruna concessione che non sia vicina ad uno dei numeri stabiliti, ammenoché non sia ri' conosciuto essere la terra impropria alla coltivazione, e non potranno essere eretti nuovi quartieri che sopra domanda di tre abitanti, proprietarii almeno di venti negri. 3.° Le terre abbandonate siccome improprie alla coltivazione saranno convertite in pascoli comuni, qualora il Ìiroprietario non faccia entro un anno alla cancelleria del« ’intendenza la dichiarazione di ridurle a pascoli chiusi in ragione della quantità di bestiame cornuto di cui sarà possessore. 4.“ Le terre anticamente concesse ed attualmente incolte saranno riunite al demanio, se non vengano poste in lavoro due anni dopo la pubblicazione del presente regolamento, eccettuati i beni dei minori, le terre costituite in dote e quelle procedenti da eredità. 5.“ Le concessioni tuttora incolte, e le quali in forza di un contratto di vendita fossero passate in proprietà di uno o più acquirenti, saranno ugualmente soggette a questa riunione, salvo il ricorso contra il venditore, ammenoché il proprietario attuale non faccia la dichiarazione di cominciare il lavoro nello spazio di due anni, sia in pascoli in ragione di quattro quadrati per ogni capo di bestiame cornuto, sia in viveri, coll’obbligo di piantare nel detto spazio una decima parte della terra non dissodata, sia pel lavoro dei legnami, coll’obbligo d’ instituiré pure nello stesso spazio un’officina almeno con quattro segatori. 6.” Non potrà essere fatta alcuna concessione di terre che ecceda la quantità di cinque quadrati per ogni testa di negro di cui il concessionario fosse elFettivamentc proprietario. I pascoli destinati al nutrimento del bestiame cornuto ed alla coltivazione dei viveri non saranno in ciò compresi. 7-u E proibito, sotto pena ai trasgressori di una mul-