DELL’ AMERICA -,.5f privati. Il governatore è presidente del consiglio, ed allorché egli non vi assiste, la presidenza appartiene all’ordinatore} ed in caso di mancanza anche di questo, al pro-curator generale. I poteri e le attribuzioni conferiti al governatore dagli articoli qui appiedi descritti (i) sono da esso esercitati senzachè sia tenuto a sentire il parere del consiglio privato. E del pari facoltativo al governatore di sentire il pa-rere del consiglio: i.° sul conto delle varie parti dell’amministrazione coloniale, che dev’essere prodotto al consiglio della colonia dai capi dell’amministrazione} sulle proposte ed osservazioni presentate dal consiglio coloniale} 3.° sul migliore impiego da fare dei bastimenti in mare addetti al servigio della colonia; 4*° su^ modo il più vantaggioso di provvedere agli approvvigionamenti ncccssarii ai varii servigi. I poteri e le attribuzioni conferiti al governatore dagli articoli appiedi descritti (2), non sono esercitati da esso che dopo udito il parere del consiglio privato, ma senza che sia tenuto ad uniformarvi. I poteri straordinarii conferiti al governatore dagli articoli 70, 74, 7^, 76, 77 e 78 non possono essere esercitati che collettivamente col consiglio privato, il quale nomina allora cd aggiunge due membri della corte regale. Le misure straordinarie autorizzate dai suddetti articoli non 16 §3. Art. 32 § Art. 62 § r. *7 2. 34 64 2 c 3. 23 1 e 2. 35 3. 68 >} 24 » 38 3. 106 2. a5 1 4i 1. 129 » 26 I c 43 2. 142 » 27 2. 58 >3 28 2. 61 2. 16 § 6. 3o § 2 e 3. 4o § » •9 » 3i « 5o » 20 b 33 » .60 1 e 2: 22 i e 2. 35 2. 62 2* 25 2 e 3. 38 i e 4- 29 « 4t 2, T.° XV.0 P.c IH," 17