DELL’AMERICA 4ai piantagioni, munendoli d’istruzioni e poteri per mantenerli, proteggerli e ricompensare tra d’essi l’industria. 1820. A partire dal i.° gennaro 1820 niun suddito inglese può comperare od introdurre schiavi nelle colonie della Gran Bretagna, ammenoché non ne faccia la dichiarazione precisa nel registro coloniale degli schiavi, ed ogni trasporto eseguito posteriormente alla detta epoca, iti qualunque parte del Regno Unito, sarà illegale, qualora si tratti di schiavi non registrati. Naturalizzazione. Agli stranieri residenti da sette anni in qualcuna delle colonie inglesi dell’America, e che non fossero stati durante i detti sette anni assenti oltre a due mesi per volta, era accordato il diritto di naturalizzazione, mediante la prestazione del giuramento all’atto emanato nel primo anno del re Giorgio I, « per assicurare la stabilità del trono di sua maestà e la sua successione agli eredi della fu principessa Sofia nella loro qualità di protestanti, e per distruggere per sempre le speranze del preteso principe di Galles, suo nemico patente e secreto. » La stessa facoltà era accordata ai quakers (quache-ri) mediante una dichiarazione di fedeltà ed un atto di abiura dinanzi il giudice della colonia ove risiedono, a tenore di un atto emanato l’ottavo anno del regno di Giorgio I, « per accordare ai quacheri 1’ autorizzazione d’ impiegare, in luogo del giuramento, alcune formule di affermazione e di dichiarazione che si accordino colla loro religiosa credenza e che stabiliscano professar essi la religione cristiana-, atto confermativo di quelli emanati sullo stesso soggetto dal re Guglielmo e dalla regina Maria. » Quest’ultima disposizione era applicabile soltanto ai quacheri ed agli ebrei ; gli altri stranieri erano tenuti di provare aver ricevuto il sacramento della santa cena in qualche comunione protestante 0 riformata, nel regno della Gran Bretagna, od in taluna delle sue colonie; e giusta un altro atto del decim’anno del regno di Giorgio I, gli ebrei potevano omettere nel loro giuramento queste parole: « Sotto la vera fede di un cristiano. » Gl’individui che avessero adempiuto alle suenunciate formalità saranno considerati sudditi della Gran Bretagna.