DELL’ AMERICA il primo è fissato a tre fiorini per ogni last, c ad un’ ugual somma pel diritto d’entrata ed uscita dei navigli. Il diritto di pesa sarà di due e mezzo per cento del valore delle derrate o merci vendute od esportate. La capitazione annua è portata a cinquanta libbre di zucchero per ogni abitante, senza distinzione di colore, e dopo l’espiro di dicci anni i coloni non pagheranno altre imposizioni tranne quelle sovraddette, eccettuati i casi straordi-narii, e coll’approvazione del governatore e del consiglio scelto tra i più notevoli della colonia. 3.° Avendo la compagnia il privilegio della tratta de’ negri, si obbliga a fornirne ogni anno un numero proporzionato ai bisogni della colonia. Gli acquirenti di schiavi che non potessero pagare a pronti avranno tre termini ciascuno di un anno per soddisfare. La vendita degli africani sarà fatta in pubblico ed a coppie, per facilitarne l’acquisto ai coloni meno fortunati; ma la compagnia avrà allora il diritto di fissare le condizioni del pagamento. 4° Il pagamento degli schiavi negri venduti all’incanto avrà luogo in tre tempi, ciascuno di sei mesi. 5.° Il servizio e l’accrescimento della colonia richiedendo la presenza di bianchi proprii al lavoro, la compagnia ne farà tragittare il maggior numero possibile, ed i navigli della repubblica faciliteranno il loro trasporto prendendo ciascheduno a bordo sino a dodici passaggeri per trenta fiorini a testa, i quali saranno rimborsati sulle gabelle di carico o di tonnellaggio. 6.° Tutti gli abitanti delle sette provincie possono recarsi liberamente a Surinam, senza toccare alle coste d1 Africa od in altro luogo in cui la compagnia faccia uu commercio esclusivo, e devono ritornare direttamente col naviglio e col carico in un porto della repubblica. y.° A fine di favorire il commercio in generale la compagnia non ¡spedirà a Surinam che il numero de’bastimenti necessario al trasporto dei negri e degli articoli ad essa appartenenti e che provengano dalla vendita degli schiavi e dalla percezione delle imposizioni. 8.° Ogn’ individuo può liberamente stabilirsi nella colonia colla sua famiglia e co’suoi beni c ritirarsene del pari. II governatore ed il consiglio si obbligano con giura-