DEI CONCILI 399 E ordinato col canone 21.0 che ciascun fedele dell’uno e l’altro sesso, giunto all’età della discrezione confessi solo al suo proprio sacerdote, almeno una volta all’ anno tutti i peccati, ed eseguisca la penitenza che gli sarà imposta: che ciascun pure riceva almeno a Pasqua il sacramento dell’eucaristia, ove non giudichi opportuno di astenersene per un dato tempo mercè il consiglio del proprio suo confessore, altrimenti sarà scacciato dalla Chiesa, e privato dell’ ecclesiastica sepoltura : che se taluno vuol confessarsi ad un sacerdote straniero, ne ottenga prima il permesso dal proprio confessore, giacché altrimenti l’altro non può nè condannarlo nè assolverlo. Questo è il i.° canone conosciuto che ordina generalmente la confessione sacramentale. Gli Albigesi che pretendevano ricevere la remissione dei peccati senza confessione nè penitenza, possono aver data occasione a questo decreto, nel quale il proprio sacerdote è il curato, come nel Concilio di Parigi del 1212 e il sacerdote straniero è il curato di altra parrocchia, 0 qual altro siasi sacerdote. Col 21.0 canone s’ingiunge ai medici sotto pena di scomunica di avvertire i malati di chiamare il lor confessore, prima di prescriver loro rimedii. Il 3o.° vieta di fondar nuovi ordini religiosi : tra tutti gli altri questo fu il più male osservato. Ìl 5o.° riduce la parentela al quarto grado per essere d’ostacolo al matrimonio. Prima si contava sino al 7.0. Il canone successivo prescrive la pubblicazione dei bandi pei matrimonii come si pratica anche oggidì. É a notarsi che i canoni di questo Concilio sono tutti a nome del papa, ma in taluni si aggiunge la clausu-la: Coll’ approvazione del santo Concilio , la quale leg-gesi per la prima volta nel terzo Concilio di Laterano. Essa serve a dichiarare che i decreti non avrebbero tutta la piena loro autorità senza il consenso e 1’ approvazione del Concilio che rappresenta la Chiesa universale. L’autorità civile è debitrice a questo Concilio dell’istituzione dell’ ordine giudiziario nella formazione dei processi criminali, quale osservasi ancora al presente. 1216. Genuensc , di Genova, dall’arcivescovo Qtto-T. I. 19