DEI CONCIO 237 contiene otto articoli. Erano queste vere religiose strette da voto di castità, rinchiuse esattamente in un chiostro, velate e vestite di nero. 816. Romanum, in cui papa Stefano IV, pubblicò un canone prescrivente che i vescovi ed il clero facessero l’elezione del papa alla presenza del senato e del popolo, e la sua consacrazione davanti i deputati dell’ imperatore. Questo •canone, a dir vero, non trovasi che nel decreto di Graziano. (Dist. 63 c. 38). Viene da Baronio e da altri parecchi rigettato come cunnnstn Patri rli^ In stato esteso nel Concilio romano dell’ anno 897. Fondasi dall’una e l’altra parte su ciò che nel canone è detto che la presenza dei deputati dell’imperatore all’ordinazione del papa è di uso antico e conforme alle regole; lo che nel 816 non era vero; poiché Eugenio II, è il primo che abbia ammesso questa legge nella formula del giuramento da lui dato di concerto coll’ imperatore Lotario nel 824. 1*. Mansi (Sappi. T. I. p. 788) asserisce che Muratori ha chiaramente dimostrato che il canone riportato da Graziano è di Stefano VI. Ma Muratori (Rer. hai. T. II. p. 2. p. 128) non parla che della proibizione fatta in questo canone di contendere al clero di Roma il diritto di eleggere il romano pontefice,' c senza entrare in altra discussione, lascia in libertà di credere che i successori di Eugenio abbiano inserito delle clausule straniere a questo canone. 817. Acjuùgrancnse, nel mese di giugno, in cui si fecero delle costituzioni sulla regola di san Benedetto, che dall’imperatore Luigi venne confermata, e fatta eseguire di propria autorità 821. Constantinopolitanuni. L’imperatore Michele il Balbo avea ordinato che i vescovi Cattolici si unirebbero cogli Iconoclasti per deliberare d’ accordo sui mezzi di restituire la pace alla Chiesa. I primi al loro arrivo in Costantinopoli tennero fra loro un Concilio ond’esamina- amtnette lo attribuisce a Stefano