DEI CONCILI 4n tra quelli die maltrattavano i clierici e eli imprigionavano (Ed.it. Ven. T. XIII.). X23g. Moguntinum, il 2 luglio, da Sigifreddo di Epstein arcivescovo di Magonza alla presenza del re Corrado figlio dell’imperator Federico II, in cui attese le lagnanze del vescovo di Aichstadt contra i ministri od ufficiali laici della sua Chiesa, vennero adottati provvedimenti per reprimere i loro attentati ( Conc. Gemi. T. III. e Chron. Erford. ). i23g. Senonensc, dall’arcivescovo Gualtiero Cornu, in cui si fecero i4 canoni concernenti il clero secolare e regolare (p. Mansi Suppl. T. II.). 1240. Tarraconense , di Valenza, nella provincia di Tarragona, I’8 maggio, dall’arcivescovo Pietro Albalazio. Si fece un regolamento in quattro articoli, col secondo de’quali resta vietato a tutti i vescovi della provincia di tollerare che l’arcivescovo di Toledo eserciti verun atto di giurisdizione nel suo passare per le lor diocesi ( Martellile Anecd. T. IV.). 1240. Meldense, dal cardinal legato Jacopo di Pa-lestrina, ove trattassi della contumacia dell’imperator Federico , e Silvanectense, dallo stesso, in cui accordasi al papa il ventesimo delle rendite ecclesiastiche (p. Mansi in Raynald et Gali. dir. T. VIII-1X. ). 1240. Wigorniense, di Worchester, il 26 luglio , daL vescovo Gualtiero di Chanteloup. Vennero pubblicate molte costituzioni di cui ecco due articoli. i.° Si prescrive il battesimo sotto condizione in caso di dubbio, ma sempre colle tre immensioni. 2° La cresima da farsi entro l’anno della nascita. 1240. Apud Vallem Guidonis, di Lavai nel Manose, da Juhel arcivescovo di Tours. Si fecero 9 canoni sulla disciplina dei quali il 7.0 vieta che si dia in danaro il vestito ai religiosi.