Lo statuto ferdinandeo 57 grano, del nolo di cavalli, nonché le tasse degli avvocati, dei cerùsici, dei facchini; e che i barbieri, i sarti, i calzolai, i fabbri, i fornai, i muratori, i tavernieri, i beccai, le pancogole, i molinari, tutti erano obbligati ad attenersi agli ordini statutari. Ma l’importanza storica e politica dello statuto concesso da Ferdinando I sta propriamente nella patente sovrana del 29 luglio 1530 che sanciva gli statuti. Innanzi tutto va rilevato il fatto che l’imperatore concedeva espressamente e direttamente alla comunità di Fiume gli statuti dicendo: « vogliamo e decretiamo che tutti i singoli punti, articoli, clausole, parole, sentenze, pensieri dei loro statuti e ordinamenti sieno validi e tali sieno considerati e come tali osservati da tutti. Per ciò commettiamo e comandiamo a tutti i prelati, conti, baroni, soldati, nobili, clienti, capitani, prefetti, castellani, podestà, borgomastri, giudici, consoli delle città, borgate e ville, ai comuni, ai gabellieri.... che permettano ai detti giudici, comiglio e a tutta la comunità di usare e godere liberamente e in pace, per questa nostra grazia speciale, dei loro statuti, ordinamenti e franchigie e non li impediscano nè molestino in alcun modo, nè tollerino che altri in qualsiasi modo li impedisca o molesti, se vorranno evitare il nostro grave sdegno e la pena ». Ma non meno importante di questo primo era un secondo fatto, e cioè che il « magnifico signor capitano », eletto dall’imperatore al governo di Fiume, appena entrato in città, prestava nella chiesa di San Vito solenne giuramento alla presenza del popolo e nelle mani dei giudici e dei consiglieri, promettendo di accrescere « tutti gli statuti, ordinamenti, diritti, giurisdizioni,