Il^capitano - Obblighi e privilegi 45 contrada, gli stimatori, i banditori e i saltari o sorveglianti della campagna. Il cancelliere curava gli archivi e teneva un libro nel quale ricopiava man mano tanto gli atti pubblici quanto le scritture private che venivano da lui rogate. E più antico di tali libri a noi rimasto risale all’anno I486 ed è scritto in latino. La giustizia veniva amministrata dal capitano e dai due giudici rettori nella loggia del comune o in altro luogo. Il tribunale si componeva del capitano, dei due giudici, dell’arcidiacono e di alcuni consiglieri. Esecutore delle sentenze era il centurione; le pene erano in generale quelle del medievo. A proposito del capitano, ch’era il capo politico del comune e rappresentava i dominatori, dobbiamo ricordare che la sua presenza non alterava in sostanza il reggimento interno, giacché il capitano, prestato il giuramento di fedeltà al comune, non aveva altra incombenza che quella d’invigilare su tutti gli uffizi, senza che egli potesse ingerirsi nelle loro funzioni o prescrivere loro cosa alcuna che non fosse già ordinata dallo statuto. 11 comune era soggetto a certi aggravi (il dazio, la decima, l’imposta), ma al tempo stesso godeva di certi privilegi, fra i quali il più importante era una completa autonomia nella propria amministrazione, il diritto di tenere annualmente ima fiera, e quello di sequestrare le merci di navi che non pagavano certe competenze. Il cespite principale proveniva dai dazi che allora percepiva il comune. Questi erano il dazio del traghetto .dell’Eneo, il dazio del vino e quello dello squero, che venivano messi all’asta ed aggiudicati al miglior offe-