DELL’ AMERICA 337 razioni da qualche governo straniero ; 3.° per una sentenza di bando (art. 7.0). n I diritti di cittadino si sospendono: i.° per incapacità fisica 0 morale; 2.0 per sentenza d’imprigionatnento e di degradazione, solamente fintantoché dureranno i suoi effetti (art. 8.°). » Titolo Iti. Dei poteri e della rappresentanza nazio-naie. La divisione c l’armonia dei poteri politici sono il principio conservatore dei diritti de’ cittadini, ed il miglior mezzo di rendere effettive le garanzie offerte della costituzione (art. g.°). » I poteri politici riconosciuti dalla costituzione dell’ impero del Brasile sono in numero di quattro: i.° il potere legislativo; 2.0 il potere moderatore; 3.“ il potere esecutivo; 4-° >1 potere giudiziario (art. io.0) » 1 rappresentanti della nazione brasiliana sono l’imperatore e l’assemblea generale (art. n.°). » Tutti questi poteri nell’impero del Brasile emanano dalla nazione (art. 12.0). » Titolo IV, capitolo I. Del potere legislativo. Dei rami del potere legislativo e delle sue attribuzioni. 11 potere legislativo è delegato ad un’assemblea generale colla sanzione dell’imperatore (art. i3.°). » L’assemblea generale si compone di due camere, quella dei deputati e quella dei senatori (art. i4-°). » Le attribuzioni dell’assemblea generale sono: i.° di far prestare giuramento all’imperatore, al principe imperiale, al reggente od alla reggenza; 2.0 di eleggere la reggenza od il reggente, e di fissare i limiti della sua autorità; 3.° di riconoscere il principe imperiale come successore al trono, nella prima sessione clic seguirà la sua nascita; 4-° di nominare il tutore dell’imperatore minorenne, nel caso in cui il padre non l’avesse nominato nel testamento; 5.° di risolvere i dubbii che potessero insorgere relativamente alla corona; 6.° d’instituiré, all’epoca della morte dell’imperatore 0 della vacanza del trono, un’inchiesta sull’amministrazione che finisce e di riformare gli abusi introdottivisi; 7.” di scegliere una novella dinastia in caso d'estinzione della dinastia regnante; 8.“ di fare leggi, interpretarle, sospenderle e rivocarle: f).° di vegliare al man- T.° XIV.° P.p HI.* aa