DELL’ AMERICA 449 I consoli e viceconsoli delle due parti contraenti a-vranno diritto a tutte le prerogative ed immunità inerenti ad essi ed al loro pubblico carattere. Prima d’entrare nell’esercizio delle loro funzioni notificheranno la loro commissione o patente in buona e debita forma al governo appo il quale saranno accreditati, e dopo averne ricevuto Vcretjuatur, saranno nella loro qualità riconosciuti e trattati da tutte le autorità, nonché dai magistrati ed abitanti della giurisdizione consolare in cui risiederanno (art. 28.° e 29°). _ I consoli, secretarli, officiali ed individui attaccati al-1’ufficio del consolato, che non sieno cittadini né sudditi del paese ove il detto consolato è stabilito, saranno esenti da ogni pubblico servizio, come pure da ogni sorta di tasse, imposizioni e contribuzioni, eccettuate quelle relative al commercio od alla proprietà a cui sono sottomessi i cittadini 0 sudditi, nonché gli abitanti indigeni e stranieii del paese ove questi agenti consolari risiedono, essendo del rimanente sotto l’autorità delle leggi de’loro Stati rispettivi. Gli archivii e le carte del consolato sono inviolabili (art. 3o.°). I consoli avranno il potere di richiedere l’assistenza delle autorità del paese per procedere all’arresto, alla detenzione e sorveglianza dei disertori dai bastimenti pubblici 0 privati della loro nazione; a quest’uopo s’indirizzeranno ai giudici ed officiali competenti, inviando loro in iscritto una copia del registro del bastimento, 0 qualunque altro documento pubblico che provasse i detti disertori formar parte dell’equipaggio. Tosto dopo l’arresto di questi ultimi, saranno messi a disposizione del console e spediti in carcere a richiesta di quei che li reclamassero fino a che ritornino sui navigli ai quali appartenevano o sovra qualunque altro della stessa nazione. Ma se i disertori non fossero rinviati nello spazio di due mesi, a datare dal giorno del loro arresto, saranno messi in libertà e non potranno più essere per la stessa causa arrestati (art. 3i.°). Allo scopo di proteggere più efficacemente il commercio e la navigazione, le due parti contraenti convengono di concludere, subitoclié le circostanze lo permetteranno, una convenzione particolare clic definirà 111 modo speciale t." xiv." p.e m.’ 29