DELL' AMERICA 34g non sieno contrarie alla costituzione dello Stalo, facendo precedere la sua approvazione da quella dell’assemblea allorquando si traila di disposizioni generali: i5.° provvedere a lutto ciò clic concerne la sicurezza interna ed esterna dello Stato (art. ioa.“). n innanzi di essere proclamato, l’imperatore presterà, nelle mani del presidente del senato, in presenza delle due camere riunite, il seguente giuramento: Giuro di mantenere la religione cattolica, apostolica c romana, e l’integrità r. l’indivisibilità dell’impero; di osservare e di far osservare la costituzione politica della nazione brasiliana e le altre leggi dell’impero, e di provvedere, per quanto sta in me, al bene generale del Brasile (art. lo3.°). « L’imperatore non potrà abbandonare l’impero del Brasile senza l’assenso dell’assemblea generale, e nel caso in cui lo abbandonasse senz'autorizzazione, s’intende con ciò eli’esso abdichi la corona (art. 104.0). n Capitolo III. Della famiglia imperiale e della sua dotazione. L’erede presuntivo dell’impero prenderà il titolo di principe imperiale (principe imperiai), ed il di lui primogenito quello di principe del Gran l’ara (principe do Grao Para)\ tutti gli altri avranno il titolo di principe; l’erede presuntivo ed il principe del Gran Para, avranno il titolo di altezza imperiale, e tutti gli altri principi quello di altezza (art. io5.°). n L’erede presuntivo, tostocbè avrà raggiunto l’età di quattordici anni, presterà nelle mani del presidente del senato il seguente giuramento: Giuro di mantenere la religione cattolica, apostolica e romana, di osservare la costituzione politica della nazione brasiliana e d’obbedire alle leggi cd all’imperatore (art. 106.0). » Tostocbè l'imperatore sarà salito sul trono, l'assemblea generale assegnerà ad esso, nonché all’imperatrice di lui augusta sposa, la dotazione conveniente all’alta loro dignità (art. 107.°). » La dotazione assegnata all’imperatore attuale ed alla di lui sposa dovrà essere aumentata, giacché le circostanze attuali non permettono che si fìssi oggidì una somma conveniente alla dignità delle loro auguste persone e della nazione (art. io8.u).