338 CRONOLOGIA STORICA tcninicnto della costituzione ed al bene generale della nazione; io.° di fissare annualmente le pubbliche spese e di fare la ripartizione della contribuzione diretta; n.°di determinare annualmente, giusta le relazioni del governo, le forze di terra e di mare ordinarie e straordinarie; la." di accordare o di ricusare l’ingresso di forze straniere di terra e di mare nell’interno dell’ impero, o soltanto nei porti di esso; i3.°di autorizzare il governo a contrarre prestiti; ■ 4-° d* stabilire i mezzi convenienti pel pagamento del debito pubblico; i5.n di regolare l’amministrazione dei beni nazionali e decretarne la vendita; i6.° di creare e sopprimere i pubblici impieghi e fissarne le regole; 17.0 di determinare il peso, il valore, l’iscrizione, il tipo cd il nome delle monete, nonché il campione dei pesi e delle misure (art. i5.°). n Ciascheduna delle camere riceverà il titolo di augusti c degni rappresentanti della nazione (art. 16.0). » Ogni legislatura durerà quattr’anni, ed ogni sessione annuale quattro mesi (art. 17.0). » La seduta imperiale d’apertura avrà luogo ogni anno nel 3 maggio (art. 18.°). » La seduta di chiusura sarà del pari una seduta imperiale c come quella d’apertura si farà in assemblea generale, in una riunione delle due camere (art. 19."). ' » Il loro ccrcmoniale e quello della partecipazione dell’imperatore avranno luogo giusta il regolamento a quest’uopo adottato (art. 20.0). n La nomina dei presidenti, vicepresidenti e secretarli delle due camere, la verificazione dei poteri dei loro membri, il giuramento di prestazione e la polizia interna saranno fatti giusta il regolamento (art. 21.0). » Nella riunione delle due camere il presidente del senato dirigerà il lavoro, ma i deputati ed i secretarii prenderanno posto individualmente (art. 22.0). » Non potrà aver luogo veruna seduta in una delle due camere senza la presenza della metà, più uno de’suoi membri (art. 23.°). » Le sedute di ciascuna camera sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui il bene dello Stato esige che sic* no secrete (art. 24.0).