44G CRONOLOGIA STORICA mica dell’altra parte contraente, ovvero da un luogo ad un altio appartenente ad una potenza nemica. Ogni bastimento libero dà libero ingresso alle merci, eccettuato a quelle di contrabbando. La stessa libertà sarà estesa alle persone a bordo d’un bastimento libero, eccettuato agli ufficiali e soldati in servigio d’un nemico. È però convenuto che questo principio: La bandiera copre la tncrce, sia applicabile solamente a quelle potenze che lo riconoscono esse pure; mi se una delle due parli contraenti fosse in guerra con una terza potenza, mentre l’altra fosse neutra, la bandiera di questa coprirebbe la proprietà dei governi nemici che riconoscono questo principio, e non degli alili. E stipulato inoltre che nel caso in cui la bandiera neutra d’una delle parti contraenti proteggesse la proprietà dei nemici dell’altra, in virtù dell’articolo precedente resta sempre inteso che una proprietà neutra rinvenuta a bordo d’un bastimento nemico sarà tenuta e considerata come proprietà nemica e come tale soggetta a confisca, eccettuato che se fosse stata caricata sul detto bastimento innanzi alla dichiarazione di guerra, ed anche posteriormente, ma senza averne avuto preventiva cognizione. E fissato dalle due parti lo spazio di quattro mesi, trascorso il quale niuno potrà essere più ignorare che la detta dichiarazione abbia avuto luogo. Se al contrario la bandiera della potenza neutra non copre la proprietà dell’inimico, i beni o le merci di quella neutra imbarcati sovra i bastimenti nemici saranno liberi (art. i5.°). Questa libertà di commercio e di navigazione si estenderà ad ogni specie di mercanzie, eccettuate quelle dette di contrabbando o proibite, cioè: i.° cannoni, mortai, o-bici, moschetti, fucili, razzi, carabine, pistole, sciable, lande, squadroni, alabarde, granate, bombe, polvere, miccie, palle e tuttociò che forma il materiale militare; 2.° Le corazze, gli elmi, i fornimenti d’infanteria ed ogni abbigliamento ed effetto militare; 3.“ 1 fornimenti di cavalleria, ed i cavalli equipaggiati ; 4-° Finalmente ogni specie d’oggetti ed armi di ferro, acciaio, bronzo c rame, nonché tutti gli altri materiali