DELL’ AMERICA 445 blico servigio 0 caso particolare qualunque, a meno clic non sicno giustamente indennizzati (art. 7.0). I bastimenti da guerra o mercantili, appartenenti ad una delle due parti contraenti, clic saranno costretti di cercare rifugio ed asilo nei fiumi, porti e territorii dell1 altra, per preservarsi o dalla burrasca, o dagli assalti di qualche pirata o nemico, vi troveranno la protezione ed i soccorsi necessarii (art. 8.°). I navigli, le mercanzie, e gli effetti appartenenti ai cittadini 0 sudditi d’una delle parti catturati dai pirati nei confini dei possedimenti di ciascheduna giurisdizione od anche in pieno mare, e che fossero rinvenuti nei fiumi, porti, baie, strade, ecc. dell’altra parte, saranno restituiti ai loro pro-prietarii, i quali dovranno provare i loro diritti dinanzi ai tribunali competenti, ed il di cui reclamo dovrà essere fatto nel termine di un anno (art. g.°). Sarà accordato ogni soccorso e protezione ai bastimenti d’una delle parti che faranno naufragio 0 sollriranno avarie sovra qualche spiaggia del territorio dell’ altra (art. io.°). I cittadini 0 sudditi d’una delle parti contraenti a-vranno il diritto di disporre de’loro beni personali nella giurisdizione dell’altra, mediante vendita, donazione, testamento od altrimenti. Se gli eredi, a motivo della loro qualita di stranieri, provassero qualche impedimento per entrare al possesso della loro successione, avranno tre anni per disporre della loro fortuna (art. ii.°). Le due parti si obbligano formalmente di proteggere le persone c le proprietà de’loro cittadini e sudditi e di lasciare ad essi pieno e libero accesso appo i tribunali di giustizia (art. 12.0). 1 detti cittadini e sudditi godranno d’un’intera libertà di coscienza, e non potranno essere inquietali nè molestati per le loro opinioni religiose, fintantoché si conformeranno alle leggi ed agli usi del paese nel quale dimoreranno (art. i3.°). I vascelli d’una delle potenze contraenti potranno navigare in piena libertà senza aver riguardo al proprietario della merce da qualsiasi porto alle piazze appartenenti ad una nazione che sia allora 0 che divenga nel seguito ne-