4o2 CRONOLOGÍA STORICA di religione, conformandosi ai principii di un1 intera tolleranza (art. 4.0). » Essi possono liberamente disporre delle loro proprietà in qualunque modo ciò sia e senza alcun ostacolo od impedimento. Le loro case ed i loro beni saranno protetti e rispettati, e non potranno essere ad essi tolti da qualsivoglia autorità. Sono esenti dal servigio militare, da prestiti forzati 0 da requisizioni di guerra e non pagheranno altre imposizioni, tranne quelle soddisfatte dai sudditi del paese ove risiedono; non saranno del pari assoggettati a veruna visita domiciliare, tranne il caso di delitti preveduti dalle leggi ed in presenza del competente magistrato; saranno finalmente trattati, riguardo alle loro persone ed alle loro proprietà, come quelli della nazione la più favorita (art. 5.°). » Avendo la costituzione del Erasile abolito tutte le giurisdizioni speciali, la carica di giudice conservatore inglese sussisterà soltanto finchó le sia stata sostituita una autorità capace di proteggere le persone e le proprietà dei sudditi di sua maestà britannica; i quali del rimanente saranno trattati nelle cause civili 0 criminali, al paro dei sudditi brasiliani, e non potranno essere carcerati senza mandato dell’autorità legale, eccettuato il caso <\\ flagrante delitto (art. 6.°). n Nel caso di una rottura, la quale non sarà diffini-tiva se non colla partenza degli agenti diplomatici, i sudditi di una delle parti dimoranti sul territorio dell’ altra, potranno continuare a soggiornarvi, comportandosi pacificamente e conformemente ai regolamenti. Nel caso in cui le loro azioni fossero sospette, potrà essere ad essi ordinato di abbandonare il paese, colla libertà di trasportar seco i loro effetti e le loro sostanze, accordando ad essi un termine che non eccederà i sei mesi (art. 7.0). » Nessuna delle due parti riceverà i disertori degli eserciti di terra e di mare dell’altra; al contrario questi disertori saranno restituiti ai loro sovrani rispettivi dietro reclamo dei consoli od agenti accreditati (art. 8."). » I saluti d’ uso ai porti od alle bandiere di ciascuna delle potenze, saranno conformi a quelli praticali dalle nazioni marittime (art. 9.0).