]74 CRONOLOGIA STORICA rà entrato o nel suo proprio paese. Sono eccettuati quelli i quali navigando sui fiumi per cui passa la frontiera, approderanno sull’ altrui territorio, in caso soltanto d’urgenza o di necessità assoluta. — E però convenuto clic nei detti fiumi ove la navigazione è comune, non potrà essere stabilita nessuna fortificazione, imbarcazione, od altro impedimento qualunque (art. iq.°). Non sarà eretta veruna abitazione o fortificazione sulla cima dei monti die servono di linea frontiera (art. ao.°). Volendo conservare a’ioro sudditi d’America una pace solida e perpetua, le loro maestà intendono che non abbia ad essere umanamente turbata anche nel caso in cui scoppiasse una rottura tra le due corone, e che ogni promotore o capo d’un’invasione qualunque sia punito di morte, ed ogni preda fatta restituita di buona fede; veruna delle due nazioni darà ingresso a’suoi porti o passaggio sul proprio territorio a’nemici dell’altra, quand’ anche le due nazioni fossero tra loro in guerra in un altro paese. La detta continuazione di pace perpetua non avrà luogo soltanto tra gli abitanti delle frontiere, ma ugualmente sui fiumi, porti e coste e sull’ Oceano, dall’ altezza dell’estremità australe dell’isola di Sant’Antonio, una di quelle del capo Verde dal lato del mezzodì, e dal meridiano che passa per la sua estremità occidentale dal lato di ponente; in guisa che ogni atto di ostilità sia severamente punito e tutto ciò che fosse predato restituito. Finalmente veruna delle due nazioni non ammetterà ne’ suoi porti verun naviglio o negoziante che volessero introdurre il loro commercio sulle terre altrui e contravvenire alle leggi clic reggono i due dominii (art. 21.0). I commissarii saranno nominati da ciascheduna delle due corone, per determinare con precisione e nei più minuti particolari la linea di frontiera le di cui basi sono state più sopra stabilite; e nel caso in cui i detti commissarii non si accordassero sovra alcuni punti, ne sarà riferito alle loro maestà, che pronuncieranno come di diritto, scnzachò però questa circostanza possa nuocere menomamente all’esecuzione del presente trattato (art. 22.0). La mutua consegna delle cessioni che si fanno reciprocamente le due corone avrà luogo il giorno che sarà