27o CRONOLOGIA STORICA ciò che è contrario alle leggi della Gran Bretagna le quali proibiscono ad ogni inglese di fare da sè la tratta dei negri o di prendervi interesse. Giusta questo regolamento gli officiali della fregata da guerra VIndiana hanno catturato e spedito alle isole di San Tommaso e della Provvidenza, per esservi condannati, il brich Falcao ed il brigantino Bom Amiga, il primo veleggiante da Bahia per all’isola di Cuba, il secondo retrocedente da quest’isola a Fernambuco, ed i quali si recavano nei detti due porti per ismcrciarvi i negri, proceduti dai possedimenti portoghesi. » I proprietari! di questi navigli hanno risposto, non esservi altro mezzo di constatare la natura d’un bastimento e la legittimità della sua spedizione e degl’individui interessati nel naviglio, nel carico e nell’impresa, tranne le giustificazioni legali fatte dinanzi alle autorità che prendono cognizione, se abbiavi o no un’associazione cogli stranieri, e se il negoziato sia contrario alle leggi. » Allorché un vascello da guerra vuole assicurarsi della proprietà e della buona fede della bandiera d’un vascello mercantile, esamina i certificati, il passaporto e le altre sue carte, e se le trova in regola, lo mantiene nella sua bandiera, ma gli officiali della fregata inglese, che hanno visitato il brich in quistione, non si sono punto contentati dei certificati, passaporti, libri ed altre carte ad essi prodotte, e che allontanavano perfino il sospetto di un’ associazione cogli stranieri nel bastimento, nel carico, c nell’impresa, ma hanno invece catturato, confiscato e rinviato ostilmente nei porti del dominio inglese i navigli già nominati, a pretesto di far colà verificare la natura della spedizione. » 3.° Gl’inglesi accusano i proprietarii dei navigli portoghesi di effettuare la tratta dei negri nei porti non compresi sotto la denominazione di Costa d’Oro, giusta le stipulazioni contenute nell’articolo io.° dei trattati di pace e di alleanza, e di aver ora fissata la delimitazione dal capo delle Tre Punte insino al Capo Formoso, ed ora a-verla ristretta al porto d’Ajuda ed a quelli ove sventolava la bandiera portoghese. Bispondono i portoghesi, essere, giusta l’articolo 5.° del trattato di commercio, autorizzati a frequentare i porti d’Africa situati sulla costa comunemen-