3.2 CRONOLOGIA STORICA (>.° Clic ogni comandante delle truppe di terra e di mare, il quale volontariamente obbedisse al governo di Rio Janeiro, sarà considerato come traditore. 23 settembre. Disposizioni concernenti la delegazione del potere esecutivo al Brasile giusta la costituzione politica della monarchia portoghese inslituita nel 23 settembre. Questa delegazione sarà esercitata da una reggenza che risiederà nel luogo più conveniente, designato da una legge. Alcune provincie potranno rimanere indepen-denti da questo potere ed immediatamente soggette al governo del Portogallo (art. 128). La reggenza del Brasile sarà composta di cinque membri (uno de’quali sarà il presidente) e di tre secretarli, tutti eletti dal re dietro il parere del consiglio di Stato. I principi e gl’infanti non possono essere membri della reggenza (art. 129). Uno de’secretarli si occuperà degli affari del regno e delle finanze; un altro degli allari della giustizia e della chiesa; un altro degli affari della guerra e della marina. Ciascheduno avrà voto negli aliari del suo dipartimento; il presidente lo avrà soltanto nel caso di parità. La relazione sarà fatta a nome del re, ed ogni secretario contraf-firmerà i decreti, le ordinauze c gli atti appartenenti al suo dipartimento (art. i3o). I membri della reggenza, del pari che i secretarli, saranno responsabili dinanzi al re. In caso di trasgressione da parte di qualcheduno dei secretarli, la reggenza lo sospenderà e provvederà alla di lui temporanea sostituzione, dandone contemporaneamente avviso al re. Sarà egualmente proceduto, quando la carica di secretario si rendesse in altro modo vacante (art. i3i). La reggenza non può: i.° presentare ai vescovati ; ma proporrà al re una lista di tre individui i più atti a questa dignità, la quale sarà contraffirmata dal secretario incaricalo del dipartimento; i.° nominare ai posti del tribunale supremo di giustizia e dei presidenti dei tribunali; 3.° coprire il posto di brigadiere ed altri più elevati, nè alcun impiego nella marina; 4-° nominare gli ambasciato-ri cd altri agenti diplomatici ed i consiglieri; 5.“ lare