372 CRONOLOGIA STORICA del governo delle Provincie Unite della Piala conira V imperatore del Brasile. «La guerra ciré l'imperatore lia cominciata ha per iscopo, dice questo decreto, di conservare colla sua violenza una provincia della repubblica delle Provincie Urlile, cd è per conseguente ingiusta. Un governo che assale i suoi vicini, in disprezzo delle leggi delle nazioni, dev’essere respinto con tutti i mezzi autorizzati dalla guerra. Uno de’più efficaci per ridurlo alla ragione è la corsa marittima, mediante i corsari. In conseguenza è questa autorizzata contra i navigli e le proprietà dell’ imperatore del Brasile c de’suoi sudditi. Saranno perciò accordate patenti di corsa a tutti quelli che le richiederanno, giusta i regolamenti di maggio 1817. » Il trattato di commercio c di navigazione tra la Francia ed il Brasile agli 8 gennaro 1826 è così concepito : Vi sarà pace costante ed amicizia perpetua fra le loro maestà il re di Francia e di Navarra e l’imperatore del Brasile, loro eredi e successori, e tra tutti i loro sudditi (ar-tic. i.°). Gli stessi favori, onori, immunità, privilegi cd esenzioni di diritti e pesi saranno accordati agli ambasciatori delle loro maestà, ministri ed agenti accreditati nelle loro corti respettive, secondo le formalità d’uso (art. 2.°). Ciascuna delle alte parti contraenti avrà il diritto di eleggere consoli generali, consoli e viceconsoli in tutti i porti o città dei dominii dell’altra, ove saranno giudicati necessarii per Io sviluppo del commercio e per la protezione degl’interessi commerciali de’loro sndditi rispettivi. I consoli non potranno entrare in esercizio delle loro funzioni senza la preventiva approvazione del sovrano negli Stati del quale saranno impiegati; e godranno dei medesimi privilegi che sono 0 saranno accordati ai consoli della nazione la più favorita (art. 3.° e 4 °)- I sudditi di ciascuna delle alte parti contraenti godranno nel territorio dell’altra della più perfetta libertà di coscienza in materia di religione, giusta il sistema di tolleranza stabilito e praticato nei loro rispettivi paesi. I sudditi di ciascuna, restando sottomessi alle leggi del paese, godranno nelle loro persone degli stessi diritti, privi-