358 CRONOLOGIA STORICA labile; nessuno potrà entrarvi di notte senza il di lui assenso; si può difenderla dal pericolo d’incendio o d’inondazione; non ne sarà permesso l’ingresso di giorno che nei casi e nel modo determinati dalla legge; 8.° nessuno potrà essere carcerato, tranne i casi preveduti dalla legge; ventiquattro ore dopo il di lui ingresso in carcere, se ciò accade in una città o villaggio vicini alla residenza d’un giudice, ed in un intervallo proporzionato all’estensione del territorio e determinato dalla legge pei luoghi lontani, il giudice farà sapere all’accusato, mediante nota da esso segnata, il motivo del di lui imprigionamento, il nome degli accusatori e quello dei testimoni, se ve ne sono;9.° anche nel caso di essere messo in istato di accusa, uiuno può essere condotto in carcere od esservi trattenuto, se porge una cauzione determinata dalla legge: in generale, per tutti i delitti che non sono puniti di oltre sci mesi di carcere o d’espulsione dal circondario, l’accusato rimarrà libero; io.° tranne il caso di flagrante delitto, la carcerazione non può essere eseguita, che in forza d’un ordine scritto dall’autorità competente; se quest’ordine è arbitrario, il giudice che l’ha dato e quegli che lo ha chiesto saranno puniti colle pene determinate dalla legge; in questa disposizione per le carcerazioni non sono comprese le ordinanze militari, necessarie alla disciplina ed al reclutamento dell’esercito, nè i casi che non sono puramente criminali, nei quali la legge determina la carcerazione di un individuo per avere disobbedito agli ordini della giustizia, per non aver adempiuto ai proprii obblighi nel tempo prescritto; ii.° nessuno sarà condannato fuor che dall’autorità competente, in virtù d’una legge anteriore e nella forma prescritta; 12.° l’independenza del potere giudiziario sarà mantenuta: verun’autorità non potrà evocare le cause pendenti, sopprimerle 0 far ricominciare le procedure compiute; i3.° la legge sarà uguale per tutti, sia eh’essa punisca, sia che castighi, e ricompenserà in proporzione dei meriti di ciascheduno; i/f.° ogni cittadino è ugualmente ammissibile agl’impieghi civili, politici 0 militari, senz’altra considerazione che quella de’suoi talenti e delle sue virtù; i5.° nessuno sarà esente dal contribuire ai pesi dello Stato in proporzione delle proprie sostanze; 16.0 tutti i