DELI.’ AMERICA 497 pozioni, l’una delle quali per l’imprenditore e l'altra per essere divisa tra le famiglie componenti la colonia. 11 go* verno s’incarica di riconoscere validi c di far eseguire i contratti c le capitolazioni fatte tra le famiglie o gl’individui clic l’imprenditore avrà seco condotti. » Le colonie stabilite nell’uno o nell’altro di questi modi, godranno, per dieci anni, dell’esenzione delle decime e di qualunque altra imposizione sulle terre accordate pel loro stabilimento. I coloni saranno però tenuti a pagare le stesse tasse ed imposizioni de’nazionali, nelle terre svegrate che potranno acquistare, nonché il balzello del quinto nel caso in cui escavassero miniere d’ oro, ed i diritti di dogana e di pedaggio sulle derrate che porranno in commercio. » Le famiglie od i coloni che volessero ritornare in Europa prima del termine di dieci anni, avranno il permesso di farlo: ma non potranno nò vendere le terre che fossero state ad essi accordate, nè disporne in qualsivoglia modo; e saranno, in questo caso, revcrtibili alla corona per essere distribuiti ad altre famiglie, o come piacerà a sua maestà di ordinare; ma se i coloni desiderano dopo dieci anni di ritornare in Europa, potranno farlo liberamente, e sarà allora ad essi permesso di disporre delle terre a loro piacimento. » I coloni che si stabilissero al Brasile nelle terre accordate gratuitamente, saranno fin d’allora considerati siccome sudditi di sua maestà; saranno sottomessi alle leggi ed ai costumi del paese, e godranno di tutti i vantaggi e privilegi accordati ai sudditi portoghesi. n Ciascheduna borgata di coloni sarà provvisoriamente amministrata da un direttore nominato da sua maestà fino a che la popolazione sia abbastanza numerosa perchè si possa erigere una città c costituirvi le autorità locali amministrative e giudiziarie, giusta le leggi portoghesi. » Tutti i coloni, per essere come tali ammessi, devono essere di religione cattolica romana, conosciuti pei loro prin-cipii e buoni costumi; ciò che sarà constatato da un certificato visato dai ministri od altri impiegati al servizio di sua maestà all’ estero. » Si annunziò poscia nella gazzetta officiale di Lisbona, T.° XIV." P.e III.*