DELL’ AMERICA 4o3 » Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione tra i sudditi di ciascuna delle parti, i quali potranno entrare, sopra navigli inglesi o brasiliani, in tutti i porti, le città o i tcrritorii rispettivi, eccettuato nei porti che saranno assolutamente chiusi a qualunque altra potenza straniera, e nel caso in cui i detti porti fossero aperti al commercio di qualche altra nazione, i sudditi dcll’una delle parti avranno in seguito il diritto di entrarvi alle stesse condizioni. In conseguenza di ciò, i sudditi di ciascuna delle due corone potranno trasferirsi sui loro respettivi navigli in tutti i porti, le baie e i tcrritorii dell1 altra, per disporvi in tutto od in parte dei loro carichi, importare od esportare ogni sorta di mercanzie, e dedicarsi a qualunque operazione commerciale. E però fatta eccezione riguardo al commercio detto di cabotaggio, o traffico da porto a porto, che si effettua esclusivamente dai navigli del paese; tutta volta i sudditi dell’altra parte potranno imbarcare i loro effetti, mercanzie e denaro a bordo dei detti navigli pagando gli stessi diritti (art. io.0). » 1 bastimenti d’una delle potenze contraenti non saranno soggetti nei porti dcU'altra se non che al pagamento dei balzelli (qualunque sia la loro denominazione) uguali a quelli soddisfatti dai bastimenti nazionali (art. i i.°). n Per constatare la nazionalità dei navigli inglesi o brasiliani, saranno considerati siccome appartenenti alla Gran Bretagna quelli posseduti, patentati ed equipaggiati giusta le leggi del paese, e come brasiliani i navigli costrutti nei cantieri del Brasile, appartenenti a’sudditi di questo paese e di cui il patrono e tre quarti dell’equipaggio saranno del pari brasiliani. Saranno pure risguardati come brasiliani i navigli catturati al nemico dai bastimenti da guerra di sua maestà l’imperatore o dai sudditi della suddetta maestà muniti di lettere di corso, allorché questi navigli saranno dichiarati di buona preda dal tribunale delle Prede del Brasile, o condannati per contravvenzione alle leggi della tratta, e che saranno posseduti ed equipaggiati nel modo sopraindicato (art. i?..°). » I sudditi d’un sovrano stabiliti nello Stalo dell’altro potranno commerciare colle nazioni straniere d’ogni sorta di prodotti e mercanzie. Sono eccettuali da questa