DELL’ AMERICA di lui regno, l’assemblea generale sceglierà una dinastia novella (art. 118.°). » Nessuno straniero potrà succedere alla corona imperiale del Brasile (art. 119."). » 11 matrimonio della crede presuntiva della corona sa-rà fatto secondo la volontà dell’ imperatore. Se l’imperatore fosse morto nel momento in cui si tratterà di quest’unione, essa non potrà contrarla senza l’approvazione dell’assemblea generale. Il di lei marito non avrà alcuna parte nel governo, e non prenderà il titolo d’imperatore se non quando avrà dall’imperatrice un figlio od una figlia (art. 120.°). » Capitolo V. Della reggenza durante la minorità o V infermità dell’ imperatore. L’imperatore è minore sino all’età di diciott’anni compiuti (art. 121.°). » Durante la di lui minorità l’impero sarà governalo da una reggenza, che apparterrà al parente più prossimo dell’imperatore, secondo l’ordine di successione, purché abbia oltrepassato l’età di venticinqu’anni (art. 122.°). » Se l’imperatore non ha alcun parente che riunisca queste qualità, l’impero sarà governato da una reggenza permanente, nominata dall’assemblea generale, e composta di tre membri de’quali sarà presidente il maggiore di età (art. 123.°). » Insino all’elezione di questa reggenza permanente, l’impero sarà governato da una reggenza provvisoria, composta dei ministri dell’interno e della giustizia, e dei due consiglieri di Stato più anziani in servizio, preseduta dal-l’imperatrice vedova, e in di lei assenza, dal più anziano consigliere di Stato (art. 124.°). » In caso di morte dell’imperatrice regnante, questa reggenza sarà preseduta dal di lei marito (art. 125.°). » Se l’imperatore per una causa fisiea 0 morale, constatala e riconosciuta dalla maggioranza di ciascuna delle camere dell’assemblea, è fuori di stato di governare, il principe imperiale governerà in di lui luogo, nel caso in cui a-vesse raggiunto il diciottesim’anno (art. 126.0). ” *1 reggente) Par‘ cl)e la reggenza, presteranno il giuramento di fedeltà specificato nell’art. io3.°, aggiungendovi la clausola di fedeltà all’imperatore e l’obbligo di restituirgli il governo all’epoca della sua maggiorità, od allorché cessasse l’infermità (art. 127.°).