354 CRONOLOGIA STORICA impiegare la forza armata di terra e di mare nel modo in cui gli sembrerà conveniente alla sicùrezza ed alla difesa dell’impero (art. 148."). » Gli officiali dell’esercito e della flotta non possono essere privati del loro brevetto che da una sentenza resa dai competenti tribunali (art. i49-°)- » Un’ordinanza speciale regolerà l’organizzazione dell’esercito e della marina del Brasile, le promozioni, il soldo e la disciplina (art. i5o.”). » Titolo VII. Dei giudici e delle corti di giustizia. Il potere giudiziario è independente, e sarà composto di giudici e di giurati, i quali saranno adoprati tanto nel civile, come nel criminale, e nel modo determinato dai codici (art. i5i.°). » I giurati pronunceranno sul fatto, ed i giudici applicheranno la legge (art. i52.°). » I giudici saranno di diritto perpetui. Non s’intende però con questo che non possano essere traslocati da un luogo ad un altro, nel tempo e nel modo determinati dalla legge (art. i53.°). » L’imperatore potrà sospenderli per lagnanze portate contr’essi, dopo aver però inteso i giudici medesimi, e prese le necessarie informazioni ed il parere del consiglio di Stato. Gli alti relativi ad affari di quest’indole saranno rinviati nel loro rispettivo distretto, acciocché vi si possa procedere secondo le leggi (art. i54-°). » I giudici non potranno perdere il loro posto se non che in forza d’un giudizio (art. i55.°). n Tutti i giudici d’un distretto e gli officiali di giustizia sono responsabili degli abusi di potere c delle prevaricazioni cui possono commettere nell’esercizio del loro impiego. Questa responsabilità sarà resa effettiva da una legge regolamentare (art. i56.°). » Ogni cittadino potrà intentare contr’cssi un’azione per subornazione, peculato e concussione. Quest’azione potrà essere esercitata per un anno ed un giorno dall’offeso medesimo 0 da qualunque altro individuo della città, giusta l’ordine legale di procedura (art. \Sr].0). » Vi saranno nelle provincie dell’impero i tribunali di seconda e di ultima istanza, necessari alla spedizione degli affari civili de’cittadini (art. i58.°).