176 CRONOLOGIA STORICA Ibancz (1) dice, la linea del presente trattato essere una linea reale e visibile, poiché sarà formata da catene di monti che dureranno quanto il mondo, e da fiumi prò* fondissimi che non possono soffrire alcun cangiamento. 1750-1753. Durante le negoziazioni concernenti l’esecuzione del trattato dei limiti delle conquiste (tratado de limites das conc/uistas) del i3 gcnnaro i75o, la corte di Lisbona ricevette alcune informazioni intorno alla potenza de’gesuiti in quella parte dell’America spagnuola e portoghese. La loro repubblica, fondata sulle sponde dei due fiumi Uraguay e Paraguay, era composta di trentuna borgata che racchiudevano una popolazione di quasi cento-mila individui. Le corti di Madrid c di Lisbona risolvettero di scacciarf' * 1 ese, accusandoli: i.° d’aver proi- ed anche semplici particolari spagnuoli, e d’aver nascosto la conoscenza del loro governo a tutti, tranne ai religiosi del loro ordine; 2.0 d’aver proibito in questa stessa repubblica l’uso della lingua spagnuola, permettendo soltanto quella d¿’guarani per impedire ogni comunicazione tra gl’indiani e gli spagnuoli; 3.° d’aver insegnato agl’indiani una cieca obbedienza a’ missionari!, facendo loro credere che tutti i bianchi secolari fossero genti senza leggi e senza religione, loro mortali nemici, che non adoravano che l’oro, ed erano posseduti dal demonio; 4*° d’avere istruito quegl’indiani nel maneggio dell’armi, introducendo appo d’essi artiglieria ed ingegneri travestiti per formarvi accampamenti, e fortificare i passi più difficili; 5.” d’avere sorpreso la buona fede delle due corti, profittando della remora da esse accordata agl’indiani di que’vil-laggi, per raccogliere le loro sostanze e trasferirsi alle altre abitazioni ad essi destinate, come pure per meglio armarli e raffermarli nella rivolta contra le truppe dei due re che si trovavano incammino nel 1752, per effettuare il cambio dei villaggi della sponda orientale dell’Uruguay e della colonia del Sacramento. Per provare la forte opposizione fatta dai gesuiti all’ bito l’ingresso contrade ai vescovi, governatori (1) Voi. II., pag. 18.