4io CRONOLOGIA STORICA camente delle primazie od altri vantaggi accordati al commercio d’importazione o d’esportazione sovra navigli le città brasiliane e le anseatiche, le lettere vidimate dai rispettivi consoli, od in mancanza dalle autorità locali, basteranno per ammettere le importazioni reciproche in beneficio degli articoli summenzionati (art. 6 ”). Le merci indigene otterranno nelle rispettive dogane, in ragione del loro valore, tutti i vantaggi e le facilità accordate alla nazione la più favorita, lì està ben inteso che nel caso in cui il valore di queste merci non fosse fissato nella tariffa brasiliana, l’ingresso alla dogana avrà luogo mediante stima firmata da quegli clic avrà fatto l’importazione. Nel caso però in cui i percettori sospettassero la verità della stima, sarà ad essi libero di prendere le dette merci, pagando il dieci per cento al dissopra «.Iella delta stima, e ciò nel termine di quindici giorni, e restituendo i balzelli che avessèro pagati (art. 7.0). Il commercio e la navigazione si faranno tra i porti anseatici ed i brasiliani, non ostante qualunque convenzione addizionale, sul piede delle nazioni le più favorite, purché vi sia perfetta reciprocità. E però convenuto esserne eccettuati i privilegi e i vantaggi che sono o possono essere accordati alla nazione portoghese, e gli effetti della presente convenzione non potersi estendere al Portogallo, tranne i particolari trattati su questo proposito (art. 8.°). I consoli dei governi rispettivi saranno trattati, riguardo alle loro persone ed alle loro funzioni, sullo stesso piede di quelli delle nazioni le più favorite. Essi avranno principalmente il diritto di fare rappresentanze generali o speciali sulle valutazioni fatte dalle dogane, che le prenderanno in considerazione nel più breve termine possibile, senza liberare le consegne (art. 9.0). Se accadesse che una delle parti fosse impegnala in qualche guerra, nella quale l’altra fosse neutra, resta convenuto che qualsivoglia convenzione che la parte belligerante potesse avere conchiuso con altre potenze in favore della bandiera neutra, sarà comune ai navigli brasiliani ed anseatici. Allo scopo di definire gli articoli che devono stranieri qualunque essi siano. Nel commercio diretto tra