444 CRONOLOGIA STORICA manifattura!! c mercanzie col godimento di tutti i diritti, privilegi ed esenzioni di navigazione e commercio aquistati dagli abitanti, sottomettendosi alle leggi, ai decreti ed usi stabiliti. È però inteso che il commercio di cabottaggio sarà sottomesso a’suoi particolari regolamenti (art. a.° e 3.° ). E ugualmente convenuto clic ogni specie di prodotti, oggetti manifatturati o mercanzie provenienti da un paese straniero, e clic possono essere legalmente importati agli Stati Uniti sovra i bastimenti di questa nazione, potranno del pari essere importati sovra navigli brasiliani, senzadio sieno percepiti diritti diversi o maggiori sul tonnellaggio e sul carico, sia l’importazione fatta sui bastimenti di una nazione o su quelli dell’altra. Ogni articolo che può essere liberamente esportato o riesportato da uno dei due paesi co’propri navigli in qualche porto straniero, potrà egualmente essere esportato o riesportato su quelli dell’altra, soggetto agli stessi balzelli ed alle stesse tasse. Un bastimento sarà considerato brasiliano allorquando il proprietario ed il capitano saranno sudditi del Brasile e le sue carte saranno in regola (art. 4-° )• Non sarà imposto alcun balzello diverso o maggiore per l’importazione agli Stati Uniti di prodotti od oggetti di manifatture del Brasile di quelli che sono o che saranno percepiti per simili articoli provenienti da qualche altra nazione straniera. La stessa convenzione è applicabile agli articoli d’importazione dagli Stati Uniti al Brasile ed a quelli di esportazione da uno all’altro paese (art. 5.°). Tutti i commercianti, capitani di navigli e gli altri cittadini e sudditi delle due parti avranno il diritto di agire a loro piacimento ne’loro proprii affari per ciò che concerne la consegna o la vendita delle loro proprietà e mercanzie cd il carico o discarico dei loro navigli, nei porti o piazze soggette alla giurisdizione di ciascun paese, e saranno trattati come cittadini o sudditi della nazione appo cui risiederanno, o collocati almeno sul piede di eguaglianza colla nazione la più favorita (art. 6.°). I cittadini ed i sudditi di ciascheduna delle parti contraenti non saranno soggetti ad alcun embargo, nò detenzione, come pure i loro vascelli, carichi, mercanzie ed effetti, per causa di qualche spedizione militare, di qualche pub-