DELL’ AMERICA 3JJ ■i Nelle cause criminali, saranno pubblicali gl'interrogatemi de’testimoni c tutti gli altri alti dei processi saranno pubblici dopo il giudizio (art. i5().0). n Nelle cause civili ed in quelle penali portate al civile, le parti possono eleggere arbitri. Il loro giudizio sarà eseguito senz’appello, se le parti ne sono tra loro convenute (art. 160.°). n Non si potrà cominciare una lite senza far constatare d’aver usato de’mezzi di conciliazione (art. i6i.°). n Vi saranno a quest’uopo giudici di pace, eletti nel- lo stesso modo e per un egual tempo degli officiali delle camere. Le loro attribuzioni ed i loro distretti saranno regolati da una legge (art. 162.0). n Nella capitale dell’ impero, oltre il tribunale che deve esistervi come nelle altre provincie, vi sarà un altro tribunale, colla denominazione di tribunale di giustizia, i di cui membri saranno traiti dagli altri tribunali e prenderanno il titolo di consiglieri. Gli officiali dei tribunali oggidì aboliti potranno essere impiegati nell’organizzazione del novello tribunale (art. iG3.°). » A questo tribunale appartiene il diritto: i.° di accordare o ricusare la revisione delle cause e del modo di procedura; a.° di giudicare dei delitti e falli commessi da’ suoi officiali, da quelli degli altri tribunali, dagl’impiegati del corpo diplomatico e dai presidenti delle provincie; 3.“ di conoscere e decidere i conflitti di giurisdizione e la competenza dei tribunali delle provincie (art. 164.0). » Titolo VII. Dell’ amministrazione delle provincie. Capitolo I. Vi sarà in ciascheduna provincia un presidente nominato dall’imperatore, che potrà cangiarlo tulle le volte che ciò fosse richiesto dal pubblico bene (art. i65.°). » La legge determinerà le di lui attribuzioni, la competenza ed autorità, e tutto ciò che conviene alla migliore spedizione degli affari (art. 166.0). ’> Capitolo IL Belle camere provinciali. In tutte le città principali c secondarie oggidì esistenti, cd in tutte quelle che potessero essere in avvenire create, vi saranno le camere, alle quali apparterrà il governo economico e municipale di esse (art. 167.0). " Le camere saranno elettive e composte di un nu-