44« CRONOLOGIA STORICA loro patenti, di dare sufficienti guarentigie per rispondere di lutti i danni cui potessero cagionare (art. 20.°). Se una delle parti contraenti fosse in guerra, i vascelli e navigli appartenenti ai cittadini o sudditi dell’altra dovranno fare espressa menzione sulle loro carte e patenti, del nome, della proprietà e della destinazione del naviglio, nonché del luogo di domicilio del patrono o del comandante; dovranno inoltre essere muniti di certificali contenenti l’indicazione del carico c la designazione del porlo donde il bastimento ha fatto vela (art. 21.0). Le dette stipulazioni saranno soltanto applicabili ai bastimenti che navigano senza scorta; allorché verranno convogliati, sarà bastatile la dichiarazione verbale del comandante (art. 22.0). Riguardo alle prede, i tribunali instituiti per giudicarle, in ciaschcdun paese in cui verranno condotte, saranno i soli competenti (art. 23.°). Nel caso in cui una delle parti contraenti fosse in guerra con qualche altra potenza, vcrun cittadino 0 suddito dell’altra parte non accetterà commissioni nè patenti allo scopo di cooperare ostilmente col detto nemico, sotto pena d’essere trattato come pirata (art. 24.0). Se scoppiasse la guerra tra le due parti contraenti, sarà accordato un periodo di sci mesi ai negozianti che dimorano sulle spiaggic e nei porti dell’una e dell’altra, e di un anno per quelli abitanti nell’interno, a fine di metter ordine ai loro alfari. Tutti i cittadini e sudditi stabiliti sui territorii rcspcttivi delle parti saranno rispettati e mantenuti nel pieno esercizio della loro libertà individuale e della loro proprietà, a meno che non si rendano, colla loro condotta, indegni di questa protezione (art. 25.°). I debiti contratti dagl’individui d’una nazione verso quelli dell’altra, egualmente che le azioni 0 somme collocate nei pubblici fondi 0 sulle banche pubbliche 0 particolari, non saranno giammai soggetti a sequestro od a confisca, sia nel caso di guerra, sia nel caso di discordie intestine (art. 26.°). Gl’inviati, ministri cd altri agenti godranno degli stessi privilegi ed esenzioni di quelli accordati alla nazione la più favorita (art. 27")