342 CRONOLOGIA STORICA sono assistere ai dibattimenti, e discutere la proposta : ma non possono votare ned essere presenti allo scrutinio, a meno che non sieno senatori o deputati, (art. 54-0). » Se la camera dei deputati adotta il progetto, lo rimetterà a quella dei senatori colla seguente forinola : La camera dei deputati attesta all’imperatore la propria riconoscenza per lo zelo ch’egli dimostra nel vegliare ai bisogni dell’impero, e lo supplica rispettosamente degnarsi di prendere in considerazione ulteriore la proposizione del governo (art. 56.°). » In generale, le proposizioni ammesse ed approvate dalla camera dei deputati, saranno rimesse alla camera dei senatori nel modo seguente: La camera dei deputati invia al senato la proposta seguente, e pensa esservi luogo a chiedere la sanzione dell’imperatore (art. 57.0). » Se la camera dei senatori non adotta interamente il progetto della camera dei deputati, ma lo emenda 0 vi aggiugne, lo rinvia nel modo seguente: Il senato rinvia alla camera dei deputati la sua proposta intorno al tale oggetto, colle emende ed aggiunte qui unite, e pensa che così siavi luogo a chiedere la sanzione imperiale (art. 58.°). » Se il senato, dopo aver deliberato, pronunzia non esservi luogo ad ammettere la proposta od il progetto, dirà: Il senato rinvia alla camera il tale 0 tal altro progetto, al quale non ha potuto dare il proprio assenso ( ar-tic. 59." ). » La camera dei deputati agirà nella stessa guisa del senato, quando il progetto le perverrà dallo stesso (art. 6o.°). » Se la camera dei deputati non approva le emende od aggiunte del senato, e viceversa, e tuttavolta giudichi vantaggioso il progetto, potrà richiedere, mediante una deputazione di tre membri, la riunione delle due camere, che avrà luogo nella camera del senato, e giusta il risultato della discussione, avrà luogo ciò che verrà risolto (art. 6i.°). » Se dopo il chiudimento della discussione, una delle camere adotta interamente il progetto speditole dall’altra camera, lo redigerà in forma di decreto, e fattolo leggere in pubblica seduta, ne indirizzerà due copie all’imperato*