DELL’ AMERICA 5g torità, e chiedendo una capitolazione, il consìglio supremo fu costretto di accedere al trattato seguente. 1654, G gennaro. Trattato di sgomberarti aito conchiuso tra i portoghesi e gli olandesi. Articoli generali. 11 mae-tro di campo Francesco Barretto de Menezes proclama l’ obblio di tutte le ostilità commesse per terra e per mare dai sudditi degli Stati generali delle Provincie Unite contra la nazione portoghese, come se queste ostilità non a -vesserò giammai avuto luogo. In questa misura sono compresi tutti gl’individui, di qualunque nazione o religione clic sieno, colpevoli di tradimento verso la corona di Portogallo, senza eccettuarne i giudei abitanti del Recif e della città Maurizio (art. i.°). Tutti i vassalli dei detti Stati e tutti gl’individui sotto la loro autorità godranno di tutti i beni mobili clic pos-sedono attualmente (art. 2.°). Saranno somministrati al Recif tutti i bastimenti ne-ccssarii al trasporto degli olandesi, come pure il numero dei pezzi di artiglieria, cui il maestro di campo Menezes giudicherà nccessarii alla loro difesa (art. 3.°). Tutti i sudditi dei detti Stati maritati a femmine portoghesi o pernambuchesi otterranno per esse gli stessi privilegi di cui godono le mogli de’portoghesi (art. 4-°)- Tutti quelli che vorranno rimanere nel Brasile non saranno per nulla inquietati per la loro religione, e godranno degli stessi diritti di quelli accordati agli stranieri risiedenti attualmente nel Portogallo (art. 5."). I forti situati nelle vicinanze dei Recif e della città Maurizio, cioè quelli di Cincopontas, Boa Vista, monastero di Sant’Antonio, Castello da Cidadc, Trez Pontas, Rrum cd il suo ridotto, Castello di S. Giorgio, e tutti gli edilizi fortificati e le batterie colle loro artiglierie e munizioni saranno rimessi in potere del generale portoghese, come pure il Recif e la città Maurizio (art. 6.°). I sudditi dei detti signori degli Stati generali che a-bitano queste due ultime piazze, potranno abbandonarle nello spazio di tre mesi, acquistare dai portoghesi le cose necessarie pel loro viaggio (art. 7.0), c vendere od alienare le loro proprietà nelle forme ordinarie (art. 8.° cd n.°))