PEI.L’AMERICA 353 di Stato, senza una nomina speciale dell’imperatore a questa caiica (art. i3().0). » Per essere consigliere di Stato bisogna possedere le stesse qualità come per essere senatore (art. i4o.D). » 1 consiglieri di Stato, prima d’entrare in carica, presteranno, nelle mani dell’imperatore, giuramento di mantenere la religione cattolica, apostolica e romana, di osservare la costituzione e le leggi, d’essere fedeli all’imperatore, di consigliarlo secondo la loro coscienza, e di non aver riguardo che al bene dello Stato (art. i4<*°)-» l consiglieri saranno consultati in tutti gli aliati gravi e sulle misure generali di pubblica amministrazione, specialmente allorché si tratterà di dichiarazione di guerra, di trattati di pace, di negoziazioni colle nazioni straniere, come pure in tutte le occasioni in cui l’imperatore si proponesse di esercitare taluno dei diritti del poter moderatore indicati nell’art. 101.", ad eccezione del paragrafo 6.“ (art. ¡42-0)- » I consiglieri di Stato sono responsabili dei consigli da essi dati in opposizione alle leggi ed agl’ interessi del- lo Stalo (art. i43.°). » Tostochè il principe imperiale avrà raggiunto il di-ciottesim’anno, sarà di diritto membro del consiglio di Stato. Per entrare nel consiglio di Stato gli altri principi della casa imperiale devono ricevere la loro nomina dall’ imperatore. I principi ed il principe imperiale non sono compresi nel numero de’dieci consiglieri fissato dall’art* i38.° (art. 144.0). n Capitolo VIII. Della forza militare. Tutti i brasiliani sono obbligati di portare le armi per sostenere l’in-dependenza e l’integrità dell’impero, e difenderlo contra gli esterni ed interni nemici (art. i45.°). n Finché l’assemblea generale abbia designato le fot -ze militari permanenti di terra e di mare, esse sussisteranno quali sono, sino a che sieno dall’assemblea aumentate o diminuite (art. 146.°). » La forza militare è essenzialmente obbediente. F’ssa non potrà giammai riunirsi senza l’ordine della legittima autorità (art. i47-°)- » Al potere esecutivo soltanto appartiene il diritto di T.° XIV.” P.f III.* a3