16	CRONOLOGIA STORICA
guendo le sponde del lago Merini insino alle sorgenti del Rio Negro. Quest’ ultimo fiume e tutti gli affluenti della Piata e dell’Uruguay al dissopra della foce del Pepiri Guazu apparterranno alla Spagna, come pure i territori! adiacenti che comprendono la Colonia, l’isola di San Gabriele e tutti gli stabilimenti occupati dai portoghesi, sua maestà fedelissima rinunziando sovra questi territorii ad ogni diritto e privilegio risultanti a suo favore dagli articoli 5 e 6 del trattato d’Utrecht del 1715. (Art. 3.°)
    La navigazione sul lago Los Patos ed il Rio Grande di San Pedro apparterrà quind’ innanzi al Portogallo, il di cui dominio si estenderà dalla sponda meridionale di quel lago sino al piccolo fiume di Tahim, seguendo in linea retta le sponde del lago Manguera, insino al mare. Nell’ interno la linea costeggierà il lago Merini insino al primo ruscello al mezzodì, in vicinanza al forte portoghese di San Gonzalo. Risalendo questo ruscello traverserà le sorgenti dei piccoli fiumi che si scaricano nel Rio Grande e nell’Yacuy, passando dal lato dei portoghesi per le sorgenti dell’Ararica e del Cayacui, e dal lato degli spagnuoli pel Piratini e l’Ibimini; una linea tracciata sino alla foce del Pepiri Guazu dividerà gli stabilimenti portoghesi da quelli degli spagnuoli e dalle missioni dell’Uruguay, avendo cura di prendere per punti di demarcazione le vette dei monti ed il letto dei fiumi. (Art. 4*°)
    I	laghi Merim c Manguera, le terre che li dividono e quelle situate tra quest’ultimo ed il mare non saranno occupate nè dall’ una nè dall’ altra delle due nazioni, in guisa che gli spagnuoli non oltrepasseranno il fiume Cliui e San Miguel, al nord, ed i portoghesi il fiume Tahim, dal Iato nel sud. I Guardias di Cliui ed il suo distretto, la barra di Castilhos Grande ed il forte San Miguel apparterranno alla Spagna. (Art. 5.°)
    Sarà egualmente considerata siccome neutra una porzione di terreno situato lungo la linea di demarcazione sino alla foce del Pepiri Guazu, in guisa che nessun posto 0 stabilimento potrà essere instituito da ambe le parti. (Art. 6.°)
     Gli abitanti degli stabilimenti portoghesi, ceduti alla Spagna col precedente articolo terzo, avranno il diritto di