DELL’ AMERICA 19 attuali, alla comune navigazione ed alle terre ora occupate e non determinate dalla linea di demarcazione. (Art. 16.0) Ogni contrabbandiere sarà punito giusla le leggi della nazione che avrà violato ; e ciò avrà luogo per ogni suddito d’una corona ch’entrerà nel territorio 0 nei fiumi dell’ altra, tranne il caso d’urgenza indispensabile, che sarà debitamente constatato, 0 di speciale autorizzazione. (Art. 17.°) Nei fiumi, ove la navigazione sarà comune iu tutto od in parte, non potrà essere eretto alcun forte, nè attivata sorveglianza od ufficio, nè obbligati i sudditi delle due potenze che vi navigano a visite, licenze od altre formalità; saranno soltanto obbligati di rispettare l’integralità del rispettivo loro territorio, giusta quanto è accennato nel precedente articolo. (Art. 18.0) In caso di contesa tra le autorità od i privati delle due potenze, non dovranno avere in guisa alcuna ricorso alla forza per terminare le loro querele, ma trattare all’ amichevole ed adottare gli opportuni mezzi di componimento, attendendo la decisione del loro rispettivo governo. Quelli che contravverranno a questa clausola saranno puniti secondo il libero arbitrio della potenza offesa. La stessa pena sarà inflitta a quelli che tenteranno di passare o di stabilirsi nella porzione di territorio neutra; ed affinchè non serva essa di rifugio ai malfattori, i governatori delle frontiere dei due paesi si concerteranno sui mezzi atti ad arrestarli e punirli, come pure intorno a quelli di far rientrare gli schiavi che avessero presa la fuga. (Art. 19.0) Ciascheduno dei due sovrani cede e trasferisce all’ altro, tanto a suo nome che a quello de’suoi successori, ogni diritto o possesso che potesse allegare sovra i terreni, ove, giusta la linea di demarcazione summenzionata, la navigazione dei fiumi apparterrà esclusivamente all’altro; e s’impegna di far evacuare la porzione che dovrà essere occupata nello spazio d’un mese, e più presto se possibile, lasciando agli abitanti la libertà d’ uscire co’ loro beni ed effetti, 0 di venderli. (Art. 20.°) Ad oggetto di consolidare la detta pace ed unione e d’impedire ogni motivo di discordia intorno ai possedimenti in Asia, sua maestà fedelissima cede, per sè c successori, a sua maestà cattolica, ogni diritto che potesse