DEI RE DI INGHILTERRA 43. severità 11011 impedirono clic una numerosa associazione non si formasse in Edimburgo. In Irlanda il vice-re, aprendo la sessione del parlamento nel 10 gennaio 1793, deplorò ló spirito di malcontento die crasi manifestato ili varie parti del regno, e invitò le due camere a mantenere 1’ obbedienza alle leggi e ad occuparsi di quanto potrebbe consolidare 1’-unione fra gli Irlandesi cattolici, ed a meditare sulla posizione loro. Fino dal 2 gennaio i delegati degli Irlandesi cattolici avevano presentato al re, nel suo palazzo di S. James, una supplica, per goder del diritto di votare nelle elezioni dei membri del parlamento. In conseguenza, il segretario del vice-re presentò alla camera dei comuni d1 Irlanda un bill conforme all’oggetto di questo.indirizzo; ma fu esso vivamente combattuto: parecchi articoli ne furon tolti; e finalmente venne adottato; c quantunque i cattolici non avessero ottenuto, tutto quanto domarfdavano, most laro lisi però ri-conoscentissimi dei vantaggi loro accordali. A questo tempo l’Irlanda non era. tranquilla. Bande d’armati,- géncralmente composte di cattolici, percorrevano il paese sotto il nome di difensori. Si suppose fossero pagati dal governo di Francia; almeno ne professavano i-prin-cipii. Essi fecero assai mali, e mólte atrocità commiscro. L’autorità civile era tròppo debole per opporsi ai loro eccessi: quindi un atto del parlamento creava un corpo di milizia di 16,000 uomini; si levava anco un corpo di truppe regolari di 5,000 uomini: tutto ciò, unito ai corpi di esercito già esistenti, ammontava la forza militare a beu 35,ooo uomini. La riforma parlamentaria era divenuta in Irlanda, come in Inghilterra, il soggetto di cui si occupavano molti ragguardevoli personaggi; dei male intchzionati però se ne servivano pir eccitare torbidi e sedizioni. Tale fermento diede luogo alla leg^e conosciuta col nome di atto di convenzione'. Essa pronuncio F illegalità d’ogni riunione o comitato pre-tendentesi rappresentante del 'popolo, sotto pretesto di preparare o presentare petizioni, doglianze, o indirizzi al re od alle camere, per chiedere la riforma di quanto esisteva, e dichiarò colpevole d’ alto tradimento chiunque prendesse parte a questi maneggi, di cui i fazioni si servivano per tur-