DEI RE DI INGHILTERRA 4o5 tuto precedentemente ricorrere, nei casi in cui 1’ esercizio personale della reale autorità fosse stalo idipcdito o interrotto dall’ infanzia, dalla malattia, dall' infermità,o da qualunque altra causa, a line di provvedqfe all’esercizio di questa autorità ; Fox combattè questa proposizione come oziosa e solo propria*a produrre inutili o dannose dilazioni:» Il r> ministro, esclamò egli, sa bene che non si possono tro-» vare esempi in cui il potere legislativo sia rimasto sospeso, n allorché esisteva un erede presuntivo della corona, mag-n giore e capace. In quanto a me, dopo avere maturamente r> pensato ai principii ed alla pratica della costituzione , c-n filialmente che alle analogie fornite dalla* legge comune n del regno, io sono convinto che. allorquando il sovrano n per qualsiasi cagione divenga incapace di esercitare le n funzioni del regno, il presuntivo erede, che abbia le ri-n chieste facolta, ha incontrastabile diritto all’ esercizio del n potere esecutivo, in nome e da parte del sovrano. Però io n conosco che le due camere sono sole competenti per promin-n ciare quando egli debba prender possesso del suo disi ritto.» l’itt replicò con certo calore , che tale dottrina era nullameno che un tradimento contro la costituzione , ed al contrario sostenne che 1’ erede presuntivo non aveva maggiore diritto nel citato caso che qualunque altro suddito, e clic apparten ev^ agli altri due rami della legislatura di premiere da parte del popolo i mezzi ch’essi credessero mi-. gliori per provvedere alla teraporaria interruzione dell’ eser-zio delle (unzioni del re, ad oggetto di conservare intatto 1 interesse del sovrano, egualmente che la sicurezza e la prosperità della nazione. Questa grande questione costituzionale fu dibattuta con multa energia nelle due camere; ed in ognuna la mag- Sioranza si pronunciò contro il diritto innato del principe i Galles alla reggenza. Nel 16, la camera dei comuni si formò In comitato, e Pitt fece adottare le seguenti risoluzioni: i.° la malattia del re lo impediva di adempiere alle sue funzioni; a/* g di diritto e di dovere dei pari e dei comuni della Gran-Breta-gua di provvedere ai mezzi di supplire al difetto dell’ esercizio personale della viale autorità nella maniera che il