DELL’ AMERICA 5ig Ciascheduna nazione può nominare consoli per la prò-lezione del commercio; ma non potranno adempiere le loro funzioni se non dopo d’essere stati riconosciuti dal governo appresso il quale sono stati accreditati; e le due parli possono eccettuare le piazze in cui esse non vorranno che risiedano consoli (art; io). In caso d’interruzione del commercio o della buona intelligenza tra le due parti, i sudditi e cittadini dell’uno o dell’altro Stato avranno il diritto di continuare il loro soggiorno ed il loro na molestati, purchò gi (art. il). 1 sudditi c cittadini delle due nazioni possono erigere chiese e cimiteri; e godranno d’uu’intera libertà di commercio e di culto nelle loro chiese, cappelle e case, e del diritto di seppellire i morti nei propri! loro cimiteri (art. 12); come pure disporre de’loro beni a proprio talento; ed in caso di morte senza testamento, il console generale od il suo supplente avrà il diritto di eleggere tutori per la conservazione de’beni appartenenti agli eredi de’legittimi creditori. Le Provincie Unite s’impegnano di cooperare con S. M. B. per l’abolizione totale del commercio degli schiavi e per proibire, mediante leggi solenni ed efficaci misure, ogni compartecipazione a questo traffico, a tutti gl’individui soggetti alla loro giurisdizione 0 risiedenti nei loro tcrritorii. Firmati, M. G. Garcia, Woodbine Parish. Questo trattato fu ratificato il 19 febbraro, giusta gli ordini del congresso, da Giovanni Gregorio de Las Ileras e da Francesco de la Cruz. Dispersione delle truppe insorte di San Juan il 9 settembre. Le truppe insorte di San Juan in numero di seicento uomini furono disperse da un corpo venuto da Men-doza sotto gli ordini di Josè Aldao, comandante in capo delle forze ausiliarie di San Juan. II combattimento ebbe luogo a Lena vicino a Posito (1). fi) Americani! imparerai, io srp/iernbre, Bnlctin del gobi e rno de Mendoza. commercio senz’essere in guisa alcu-si comportino bene e secondo le leg-