5.8 CRONOLOGIA STORICA 1fallato W amicizia, navigazione e commercio, conchiuso tra la Gran Bretagna e le Provincie Unite del Rio della Piata a Buenos- Ayres il ifebbraro 1825. Vi sarà perpetua amicizia tra i possedimenti ed i sudditi delle parti contraenti (art. 1); si statuisce la reciproca libertà del commercio tra i due Stati ; gli abitanti delle Provincie Unite godranno di tutta la libertà permessa ad ogni altra nazione nei territorii inglesi fuori dell’Europa (art. 2 e 3)-, i prodotti del suolo e quelli delle manifatture dell’una delle due parti contraenti non saranno soggetti, nei paesi posti sotto il dominio dell’altra, a balzelli maggiori di quelli sopportati dagli stessi prodotti che provengono dagli altri paesi esteri ; e non sarà stanziata nei rispettivi territorii alcuna proibizione d’importare od esportare i detti prodotti, a meno che questa proibizione non abbracci anche gli stessi prodotti di qualunque altra nazione (art. 4); i navigli delle due nazioni al dissotto di cenventi tonnellate non pagheranno balzelli maggiori di quelli dei navigli del paese a cui il porto appartiene (art. 5); i prodotti del territorio e delle manifatture delle due nazioni saranno soggetti agli stessi balzelli d’importazione nei porti dell’altra, ed agli stessi premii, sia che l’importazione abbia luogo sopra navigli britannici 0 sopra quelli delle Provincie Unite (art. 6); tutti i navigli costrutti nei territorii di S. M. R. e per cura della Gran Rretagna, saranno considerati navigli britannici, e quelli costrutti nei territorii delle dette Provincie Unite, regolarmente registrati ed appartenenti ai cittadini delle dette provincie, c di cui il capitano e tre quarti degli equipaggi sieno pure cittadini, saranno reputati navigli delle Provincie Unite (art. 7). Ogni negoziante, capitano di naviglio od altro suddito di S. M. R. godrà, nei territorii delle Provincie Unite, della stessa libertà dei naturali del paese, per tutto ciò che risguarda la condotta dei loro affari (art. 8). I cittadini e sudditi delle due parti contraenti godranno respettivamente, nei territorii dell’uno e dell’altro, degli stessi privilegi, diritti ed immunità dei sudditi delle nazioni le più favorite; e non saranno soggetti ad alcuna più forte contribuzione dei sudditi e cittadini naturali dell’altra nazione (art. 9).