DELL’ AMERICA >49 Nuova costituzione adottata dal congresso nel 1823, sotto il governo del generale Freire. Potere esecutivo. Il potere esecutivo è affidato ad un direttore supremo che deve promulgare e far eseguire le leggi del paese; egli è assistito da tre ministri e da un consiglio di Stato; gli occorre l’assenso di quest’ultimo per proporre nuove leggi, e deve domandare quello del senato per organizzare ed impiegare le forze di terra e di inare, cui non può, in alcun caso, comandare; per conchiudere trattati di alleanza, di pace e di commercio; per nominare gli agenti diplomatici, gl’impiegati del governo c gli officiali dell’esercito al dissopra del grado di tcnentc-colonncllo; appartenendogli esclusivamente quella degli officiali di un grado inferiore; può congedare tutti gl’impiegati dell’amministrazione per causa d’incapacità 0 di mala-versazione, ma in quest’ultimo caso, deve rimetterli ai tribunali ; elegge i suoi ministri coll’ approvazione del senato, ed ha il diritto di far grazia, 0 di commutare le pene dopo aver a questo riguardo inteso il parere dello siesso corpo. Consiglio di Stato. Si compone di sette membri, doti un dignitario della chiesa, un generale dell’esercito, un ispettore delle rendite, due giudici della corte suprema di giustizia e due direttori dell’ economia nazionale. Questo consiglio si raduna due volte per settimana nel palazzo del direttore, col quale si concerta sovra tutti gli affari importanti, sulle nuove leggi, le finanze, la nomina od il rinvio dei ministri, ecc. Senato. È composto di nove membri eletti per sei anni, ma questo termine può essere prolungato indefinitamente. Le sue attribuzioni sono di sanzionare p ricusare tutte le leggi proposte, vegliare alla loro esecuzione, e perciò invalidare tutti gli atti del direttore che fossero ad esse contrarii, approvare i regolamenti e le ordinanze d’ogni corporazione 0 stabilimento pubblico, la fondazione della città, i trattati di pace e di commercio, e le di-