5oa CRONOLOGIA STORICA Buenos-Ayrcs per trattarvi la pace ; ma i loro poteri non permettendo ad essi di convenire nei principii adottati dalla camera dei rappresentanti, cioè, nella cessazione della guerra in tutte le provincie e nel riconoscimento della loro independenza, questo negozio non ebbe alcun esito. Negoziazione colla corte di Spagna. Nel 5 maggio il [•residente, col suo messaggio indirizzato alla terza legis-atura, fece conoscere il decreto delle cortes di Spagna del 4 luglio 1823 che autorizza l’invio di commissarii nelle varie colonie del sud per far cessare le ostilità e riconoscere l’independenza delle provincie della Piata, del Perù e del Citili, a condizione die questi Stati pagherebbero alla Spagna la somma di venti milioni di dollari (1) per la difesa del suo sistema rappresentativo contra la Francia. Nel 4 luglio i commissarii spagnuoli ed il governo di Buenos-Ayrcs segnarono in quest’ultima città una convenzione preliminare, di cui segue la sostanza : È statuita la cessazione d’ogni ostilità per terra c per mare sessanta giorni dopo la ratifica (art. 2); il generale comandante le forze di sua maestà cattolica al Perù conserverà le posizioni da esso occupate al momento in cui gli sarà notiziata questa convenzione; le relazioni commerciali, eccettuati gli oggetti di contrabbando di guerra, sono pienamente ristabilite, durante la detta sospensione, tra le provincie del Perù occupate dagli spagnuoli e gli Stati che ratificano questa convenzione (art. 3); i vessilli delle due fiotenzc saranno reciprocamente rispettati ed ammessi ne’ oro porli (art. 4); >1 commercio marittimo tra le due potenze sarà regolato da una convenzione speciale; non sarà imposta sul commercio respettivo alcuna contribuzione maggiore di quella ch’esistesse all’epoca della ratifica (art. 5); durante la sospensione delle ostilità, che continuerà per lo spazio di dieciotto mesi, il governo dello Stato di Bue-nos-Ayres negozierà un trattato di pace e d’amicizia tra sua maestà cattolica e gli Stati del continente americano (art. 8); in caso di rinnovazione delle ostilità, le relazioni com- (i) Veggasi la legge del 22 luglio (lib. Ili, n. 11). Negociacion para votar en favor de la Etpana la suma de veinte mil/ones de pesos.