DELL’ AMERICA 485 da sua maestà, dichiara che i punti sui quali si è irrevoca-Lilmente determinata sono : 1.“ amnistia generale pegl'insorti sottomessi; i.° ammissione degli americani dotati della conveniente capacità a tutti gl’impieghi, in concorrenza cogli spagnuoli europei; 3.° regolamento del commercio di queste provincie cogli Stati stranieri, secondo i principii liberi e conformi alla situazione politica ed attuale di quelle contrade e dell’Europa ; 4-° una disposizione sincera da parte di sua maestà cattolica di porger mano a tutte le misure, che nel corso delle negoziazioni le potessero essere proposte dagli alti alleati, e fossero compatibili col mantenimento de’ suoi diritti e della sua dignità. 1819. Costituzione delle Provincie Unite dell'America del sud. Nel 20 aprile il congresso pubblicò la costituzione di cui ecco le principali disposizioni: Il potere è esercitato da un congresso nazionale, composto di due camere ; l’una dei rappresentanti, l’altra dei senatori. I primi, eletti nella proporzione di uno per ogni venticinque-mila abitanti, devono riunire le seguenti condizioni: i.° la qualità di cittadino da sett’anni innanzi alla sua nomina; 2.0 ventisei anni compiuti; 3.° possedere una proprietà di quattromila piastre ed, in mancanza, un’arte, una professione od un inpiego utile. Rimangono in carica quattro anni, ma sono rinnovati per metà ogni due anni. I senatori, il di cui numero sarà uguale a quello delle provincie, non possono essere nominati prima dell’età d’anni trenta compiuti, e devono godere della qualità di cittadino da nov’anni innanzi alla loro elezione, e possedere un capitale di cinquemila piastre, od una rendita equivalente, od una professione utile. Essi rimangono in carica dodici anni e sono rinnovati per terzo ogni quattr’anni. Il supremo potere esecutivo della nazione è affidato ad un direttore che rimane in carica per cinqu’anni. Il poter giudiziario risiede in un’alta corte di giusti* zia, composta di sette giudici e due fiscali, che non possono esserne membri, se non sappiano leggere e scrivere, abbiano ott’anni di pubblico esercizio, e raggiunta l’età d’anni quaranta. La religione cattolica è la religione dello slato. Niuno